ROMA – L’Inps ha recentemente pubblicato la circolare n. 27/2023 per l’applicazione delle norme della legge di Bilancio 2023 con cui è stata introdotta, in via sperimentale per il 2023, la pensione anticipata flessibile, cosiddetta “quota 103”.
Requisiti necessari sono l’aver compiuto i 62 anni e 41 anni di contribuzioni maturati entro il 31/12/2023, ciò consente di accedere a questa pensione anche dopo il 2023.
Per “quota 103” si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita.
Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore, perequata nel tempo, sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Al pagamento della prima rata di pensione si applicano le “finestre”:
per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza della pensione è il 1 aprile 2023. Se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 3 mesi.
per i lavoratori del settore pubblico che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza è il 1 agosto 2023, se maturano i requisiti entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 6 mesi e in ogni caso non può intervenire prima del 1 agosto 2023.
Il raggiungimento dei requisiti per “quota 103”, non determina l’applicazione della norma relativa al collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei limiti ordinamentali.
Al personale della scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell’art. 59 comma 9 legge n. 449/1997 sul raggiungimento virtuale dei requisiti anagrafici entro la fine dell’anno e possono accedere al pensionamento alla data rispettivamente del 1 settembre e del 1 novembre.
La pensione non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pertanto, anche un solo giorno o poche ore di lavoro dipendente, determineranno l’incumulabilità e il recupero di tutte somme attribuite a titolo di pensione.
Uniche eccezioni:
– il compenso per lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annuale in ragione di una specifica esclusione prevista dall’art. 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio per il 2023 in merito al quale l’Inps si è riservato successivi approfondimenti.
– il compenso per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa per fronteggiare l’emergenza Covid-19 per dirigenti medici, veterinari, sanitari, personale sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, dal momento che tali incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.
Per i dipendenti pubblici e degli Enti pubblici di ricerca la decorrenza dei termini per la corresponsione del TFS/TFS parte dal momento in cui si raggiunge virtualmente il primo tra i requisiti della pensione anticipata ordinaria o della vecchiaia.
È, comunque, possibile richiedere l’anticipo del pagamento del TFS/TFR ricorrendo al prestito agevolato presso il sistema bancario ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge n. 4/2019 e per coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali anche l’anticipo recentemente deliberato dal Cda dell’INPS e illustrato nel messaggio Inps n. 430/2023.
fiorellasquillaro@calabriainchieste.it
DOCUMENTO ALLEGATO – 14081_Circolare-numero-27-del-10-03-2023