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Presentato ricorso elettorale per ineleggibilità del vice presidente del Consiglio Regionale

In azione il consigliere regionale non eletto Graziano Di Natale: traballa la poltrona di Franco Iacucci

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Graziano Di Natale e Franco Iacucci

CATANZARO – Presentato ricorso elettorale per ineleggibilità del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco Antonio Iacucci, eletto nella scorsa competizione elettorale dell’ottobre 2021, nella lista del Partito Democratico della Circoscrizione Nord della Calabria.

Il ricorrente è l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale, primo dei non eletti della medesima lista e l’udienza è stata fissata per il prossimo 6 luglio davanti al Tribunale di Catanzaro.

Il varco per la declaratoria di ineleggibilità è stato aperto dalle pronunce che hanno portato al Consiglio regionale l’avvocato Antonello Talerico, a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto contro Valeria Fedele.

L’ineleggibilità di Iacucci Francesco Antonio, secondo la difesa di Graziano Di Natale – assistito dal professor avvocato Alfonso Celotto e dagli avvocati Jole Le Pera e Valentina De Santo – è da ricondursi alla carica di Presidente della Provincia di Cosenza, ma anche a quella di componente del Consiglio di Amministrazione dell’autorità portuale dei Mari Ionio e Tirreno e di vice presidente del Consiglio di amministrazione della Biblioteca civica di Cosenza (Ente dipendente dalla Regione Calabria).

Si tratta di tre ruoli strategici che – secondo Di Natale – hanno certamente influito sul risultato elettorale, avvantaggiando Iacucci a discapito degli altri candidati e ciò in violazione del principio della par condicio.

Il Iacucci infatti, non solo non si era dimesso per eliminare la causa di ineleggibilità, ma ha addirittura continuato ad esercitare tali cariche anche successivamente alla proclamazione come Consigliere Regionale.

Le norma violata è l’art. 2 della L. 154/1981 comma 1 n. 5 ed 11 che disciplinano le ipotesi di ineleggibilità sia per “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune (…)”, sia per “gli amministratori (…) di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione”.

Sostiene Di Natale che le cariche ricoperte da Iacucci al momento della consultazione elettorale lo abbiano collocato in una posizione di preminenza, tale da ingenerare quella c.d. captatio benevolentiae o metus potestatis idonea ad inquinare la campagna elettorale e vietata dalla legge.

In particolare, la Provincia di Cosenza, di cui Iacucci era Presidente, con ben 150 comuni, coincide esattamente con il collegio elettorale Nord della Calabria.

L’ineleggibilità, quindi, per come evidenziato nel ricorso, è frutto delle numerose riforme legislative che hanno portato al nuovo assetto amministrativo e normativo degli Enti Locali (Provincia e Comune) e del loro (nuovo) rapporto istituzionale con la Regione.

Innanzitutto non si può prescindere dalla Riforma introdotta con la Legge N. 56/2014, c.d. “Legge Delrio” che ha mutato notevolmente l’assetto giuridico istituzionale delle Province, oggi definite come Enti di area vasta e di “secondo grado” i cui organi politici, Presidente e Consiglio, sono eletti non più direttamente dai cittadini, ma dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali della Provincia di Cosenza che coincide territorialmente con il collegio elettorale Nord in cui Iacucci è stato eletto consigliere regionale.

A ciò si aggiungano le diverse riforme che, attraverso un processo di aziendalizzazione degli Enti Locali, hanno portato all’attuale sistema dei controlli interni finalizzato ad una migliore gestione delle risorse economiche in funzione degli obiettivi programmati, sistema che vede coinvolti nel controllo a diversi livelli sia gli organi politici che quelli amministrativi.

Elemento sintomatico della palese ineleggibilità del Presidente della Provincia, dopo la “Riforma Delrio”, è la circostanza che alcune Regioni come ad esempio il Lazio, l’Abruzzo e la Puglia abbiano espressamente adeguato le loro leggi regionali, alle nuove disposizioni, prevedendo direttamente l’ineleggibilità dei Presidenti delle province alla carica di consigliere regionale.

La Calabria non ha ancora approvato la legge elettorale ma non va disattesa la circostanza che esiste nel Consiglio Regionale della Calabria una proposta di legge PL n. 248/9 di iniziativa del consigliere G. Nucera recante: “Disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale” che all’articolo 1 punto k) stabilisce che i presidenti e gli assessori delle province sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale”.

In tal modo enucleando specifiche ipotesi di ineleggibilità già insite nel disposto normativo di cui alla Legge n. 154/1981 alla luce delle riforme citate.