Le Terme Luigiane

I consiglieri comunali di opposizione Antonietta D’Angelis, Francesco Pietramala e Andrea Muglia, d

el gruppo consiliare “La città del sole”, chiariscono i motivi del proprio  voto contrario ai punti numero 4 e 5 posti all’ordine del giorno del consiglio comunale del 28 aprile 2023. Si tratta, in particolare, della votazione sulla “Sospensione efficacia del regolamento riguardante la disciplina dei contratti di utilizzo delle acque termali delle Terme Luigiane di Acquappesa e Guardia Piemontese” e del “Protocollo d’intesa Regione Calabria, Terme Sibarite spa, Comune di Acquappesa e Guardia Piemontese. Presa d’atto e approvazione”. Ebbene, in entrambi i casi, per la minoranza si tratta di proposte di deliberazione illegittime. Ma, entriamo nel vivo della questione. Per quel che concerne il punto 4, «i sottoscritti consiglieri premettono e sottolineano, a scanso di equivoci e strumentalizzazioni varie – si legge nella nota stampa –  che l’apertura delle Terme è stata per noi sempre una priorità e continua ad essere una priorità per il territorio, per l’indotto, per il turismo e per tutti i lavoratori».

Riconoscendo l’importanza vitale che le Terme hanno sul territorio «ci siamo mossi sempre nella stessa direzione, con coerenza e razionalità. Pertanto, chi di noi è stato presente nella legislatura passata, ha avallato e preso atto della proroga sancita in prefettura, insieme ai due consigli di Guardia e Acquappesa con estrema convinzione».

Proroga necessaria «per non far chiudere le Terme, visto che non si era stati capaci di fare un bando nei tempi utili. Siamo stati sempre nella stessa direzione anche quando i due sindaci procedevano, all’atto di acquisizione coattiva effettuato dagli organi di Polizia, non tenendo conto degli indirizzi deliberati all’unanimità dai due consigli comunali. Siamo caduti troppo in basso: La politica che diventa teatro, cadute ormai diventate storiche, acque deviate, terme chiuse, lavoratori a casa e poi la ciliegina sulla torta arriva con la sconfitta dei due Comuni anche sul piano strettamente giudiziale, con l’inequivocabile sentenza del Tar. La questione termale, questione di interesse pubblico e sociale diviene pertanto una questione personale, le cui decisione spettano ai pochi. Ed eccoci al fallimento più totale, esprimendoci con un concetto del verismo italiano, in una storia in cui i vinti continuano a vivere di apparenza, sconfitti da un nuovo processo economico». Ma il problema è che «le vostre imprese fallimentari hanno trascinato dietro due comunità. Si è agito senza una vera programmazione, dall’approvazione di un regolamento dei contratti di utilizzo delle acque termali che avrebbe dovuto stravolgere tutto il sistema termale al regolamento generale della gestione associata del Compendio Termale».

Precisato questo, entriamo nel merito del punto numero 4. «Con delibera 13 del 26 novembre 2020 si approvava il regolamento riguardante la disciplina dei contratti utilizzo acque termali. Di tale atto si propone con la proposta di delibera n. 4 del 17 aprile 2023 una sospensione per l’intera durata della convenzione in corso d’approvazione con la regione Calabria e Terme Sibarite, ovvero 12 anni».

Nella nuova convenzione «i Comuni concedono a Terme Sibarite l’utilizzo del 95% della risorsa idrica, mentre il 5% rimane ai comuni. La sospensione del regolamento, pertanto, dovrebbe attuarsi solo per la percentuale concessa a Terme Sibarite, non per quella che rimane ai comuni. Mentre la delibera 13 prevedeva il 40 % della risorsa idrica destinata al gestore del compendio termale dei due comuni, il 40% della risorsa idrica destinata ad alimentare gli utilizzatori fuori compendio, il 20 % nella disponibilità piena dei Comuni. Gli enti prevedevano di introitare 70.000 euro dal compendio termale (comprensivo dell’uso della risorsa idrica ad essa destinata); a tale importo si aggiungevano 90.000 euro di introito previsto per la cessione dell’acqua termale “fuori compendio”».

Entrando nel merito dell’atto amministrativo, precisando che «un atto amministrativo può essere sospeso, in virtù dei principi generali dettati in materia, in particolare dall’art. 21, 2° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, ricorrendone solo “gravi ragioni”, e “per il tempo strettamente necessario”, condizioni entrambe che non si riscontrano nella proposta di sospensione. «Nel caso specifico si procede alla sospensione del regolamento per 12 anni, termine assolutamente contrario ai dettami normativi.’Si sottolinea che  la sospensione non può andare oltre i termini previsti per legge, di cui ’art. 21-nonies anche il punto nr 5 “Protocollo d’intesa Regione Calabria, Terme Sibarite spa, Comune di Acquappesa e Guardia Piemontese. Presa d’atto e approvazione. La proposta di deliberazione del consiglio comunale, decade». Per questi motivi «il nostro Gruppo esprimerà voto contrario».

Passando, poi, al punto 5, ovvero al protocollo d’intesa, “La città del sole” ha chiarito:

«La proposta di delibera n.5 del 17 aprile 2023 chiarisce che ”la trattativa privata non contrasta con i principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa quando il mercato, una volta consultato, non ha mostrato alcun concreto interesse partecipativo, bensì è legittima e conforme all’interesse pubblico qualora consente di trarre dall’affidamento del bene la massima redditività senza rinunciare alla sua valorizzazione”. Si tratta pertanto di un affidamento diretto della concessione termale alla Terme Sibarite spa».

La sentenza del Tar «ha dato torto ai comuni, vari sono i contenziosi con il precedente gestore della subconcessione, a settembre si esprimerà il Consiglio di Stato, questo è motivo di riflessione determinante.
L’attività della pubblica amministrazione deve sempre essere improntata al principio di imparzialità. La proposta di delibera n. 5 non ha allegata alcuna relazione sulla congruità dell’offerta della Terme Sibarite spa, soprattutto in relazione ai ricavi dallo sfruttamento della concessione termale».

E, ancora: «Nel momento in cui la Convenzione con la Regione Calabria viene approvata, vengono confermati gli impegni al versamento del canone concessorio, che dovrebbe quindi essere considerato nel bilancio di previsione, per il concordato rimborso ad opera della Terme Sibarite S.p.A. Ne consegue che l’approvazione del Protocollo può avvenire solo dopo l’approvazione di una apposita variazione di bilancio».

In virtù di ciò «viene meno per l’Ente la previsione degli introiti considerati con delibera n. 13 del 26/11/2020. Gli enti prevedevano di introitare 70.000,00 € dal compendio termale (comprensivo dell’uso della risorsa idrica ad essa destinata); a tale importo si aggiungevano 90.000,00 € di introito previsto per la cessione dell’acqua termale “fuori compendio”».

E, ancora: «Varie discrepanze si riscontrano con la Convenzione di servizio approvata con delibera 8 del 09/03/2022 che prevedeva come soggetto attuatore e gestore la Direzione della Struttura operativa della Sede Centrale della Convenzione, costituita da dipendenti degli Enti comunali. Era quindi previsto un PEF che contemplava, oltre ai ricavi previsti, anche la copertura delle spese previste. Alla Conferenza dei Sindaci era demandata la funzione di indirizzo programmatico e controllo. Il Protocollo d’Intesa oggetto della proposta di delibera n. 5 del 17/04/2023 non è formalmente qualificato come Convenzione dei Servizi, ma ha ad oggetto “l’organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; la funzione di indirizzo e controllo sulla gestione termale, è di competenza dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese nella convenzione di servizio approvata con delibera n. 8 del 09/03/2022».

Infine: «Con l’approvazione di questo protocollo i Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese conferiscono tale funzione alla Regione Calabria. Da quanto evidenziato e sottoposto a questo Consiglio è evidente che non ci sono i presupposti tecnici per l’approvazione del suddetto protocollo d’intesa. Per questi motivi il nostro Gruppo esprimerà voto contrario».

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