PAOLA (Cs) – In occasione della festa patronale del 4 Maggio, in corso di svolgimento a Paola, sulla costa tirrenica cosentina, ed in vista della festa dei lavoratori di domani, 1° Maggio, l’amministrazione comunale di Paola ha deliberato di “compensare” i tirocinanti in servizio in città con “un buono pasto – si legge nella delibera di giunta (stralcio allegato) – per ogni ora di impiego, in eccedenza rispetto allo svolgimento ordinario”.
E domani sarà celebrata pure la giornata delle cerimonie e delle belle parole per disoccupati, inoccupati, sfruttati e maltrattati.
Ma – ci si chiede – si possono dispensare buoni pasto in sostituzione dello straordinario?
Secondo “Le legge per tutti” (https://www.laleggepertutti.it/296668_il-datore-di-lavoro-puo-pagare-coi-buoni-pasto) il datore di lavoro non può comportarsi in questo modo: “La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Va pertanto retribuito come lavoro straordinario il tempo della pausa pranzo soppresso, anche se il datore di lavoro corrisponde in compensazione buoni pasto spendibili fuori dell’orario di lavoro.
L’erogazione di buoni pasto in relazione alle giornate di lavoro comprensive del quarto d’ora destinato inizialmente, in base alle fonti del contratto di lavoro, alla fruizione del pasto non assolvono affatto al riconoscimento economico dovuto dal datore di lavoro per l’attività svolta in quel tempo.
Inoltre, la pausa soppressa senza la corrispondente previsione di un’adeguata turnazione tra i lavoratori costituisce violazione dell’obbligo contrattuale dell’azienda di prevedere la pausa per la fruizione del pasto e sostanzia di fatto l’imposizione di lavoro straordinario non retribuito, anche se viene corrisposto il buono pasto”.