PAOLA (Cs) – Il Tar Calabria ha annullato la revoca dell’atto di affidamento a precedente Ditta privata, cancellando la concessione a nuovo soggetto giuridico che aveva realizzato nell’ex area mercatale del Comune di Paola una pista di elisoccorso privata ma nella disponibilità di protezione civile, 118 e forze dell’ordine. (https://www.calabriainchieste.it/2023/05/02/sentenza-shock-il-tar-calabria-cancella-lelisuperficie-di-paola/).
Ecco di seguito le ragioni della sentenza amministrativa:
La precedente Ditta ha partecipato alla procedura avviata dal Comune di Paola con avviso del 17 gennaio 2020, n. 999, per ottenere in concessione, per una durata da fissare successivamente sulla base del programma presentato, l’area attrezzata denominata “Area Mercatale”, onde riqualificarla e valorizzarla.
Esaurita la procedura valutativa del progetto presentato, con determinazione del 20 maggio 2020, n. 241, la concessione è stata aggiudicata al medesimo soggetto giuridico.
L’amministrazione si è riservata, con tale atto, di approvare successivamente la convenzione che avrebbe dovuto disciplinare i rapporti tra l’amministrazione e i privati.
La convenzione in questione, però, non è stata mai approvata dal Comune di Paola, né – conseguentemente – sottoscritta tra le parti.
Anzi, con deliberazione del 27 luglio 2021, n. 125, la Giunta comunale ha dato indirizzo al proprio Ufficio Tecnico di revocare l’affidamento, tenuto conto del notevole tempo trascorso senza che fosse definita la convenzione e in considerazione delle sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in particolare quella di utilizzo dell’area per realizzare una struttura finalizzata all’elisoccorso in supporto all’Ospedale di Paola.
La Ditta in questione ha quindi impugnato tale deliberazione, attraverso l’avvocato Paolo Perrone del foro di Paola, chiedendone al Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento.
In fatto, ha premesso che “l’area in questione non sarebbe stata utilizzabile in ragione della presenza di rifiuti ivi depositati, tali da necessitare un’opera di bonifica che non sarebbe stata tempestivamente portata a termine dal Comune di Paola; e che, ricevuta una nota dell’Ufficio Tecnico datata 5 luglio 2021, prot. n. 15108, la quale manifestava la necessità di “di stralciare 1.300 mq dell’area denominata “mercatale” dall’affidamento per la gestione della stessa, giusto riferimento di determinazione in oggetto, poiché l’Ente le destinerà ad area attrezzata al servizio elisoccorso” aveva manifestato, con missiva del 2 agosto 2021, la propria disponibilità a rimodulare il proprio progetto“.
Il Tribunale osserva, poi, che “il provvedimento immediatamente lesivo è la determina del responsabile del II Settore del Comune di Paola del 15 settembre 2021, n. 480.
Sulla revoca, “trattandosi di un provvedimento con effetti limitativi della sfera giuridica” del precedente privato “esso, ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241 del 1990, avrebbe dovuto essere notificato al destinatario per avere efficacia“.
“Ciò determina la tempestività del ricorso, atteso che la pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio del Comune è, sotto questo profilo, irrilevante e non emerge che la società ricorrente abbia aliunde conosciuto, nei suoi elementi lesivi, tale provvedimento”.
Fondati vengono considerati i motivi aggiunti del ricorrente.
“Va innanzitutto rilevato che la determinazione n. 241 del 2020 rinviava a un successivo provvedimento amministrativo l’approvazione della convenzione di concessione. Tale nuovo provvedimento non è mai stato adottato, né risulta che il privato sia stato formalmente invitato a sottoscrivere un documento contrattuale.
Dunque, la “inoperosità” della concessione è originata (anche) dalla condotta inerte dell’amministrazione, sicché non avrebbe potuto concorrere a determinare la rivalutazione dell’interesse pubblico.
Sotto altro profilo, tenuto conto che non risulta determinato il contenuto della convenzione di concessione e che l’aggiudicatario ha manifestato la propria disponibilità a consentire la realizzazione delle strutture necessarie all’elisoccorso, la nuova valutazione degli interessi in gioco risulta sproporzionata, comportando il sacrificio integrale dell’interesse del privato, senza motivare sulle ragioni per cui non si sarebbe potuto optare per la diversa soluzione da questo pure prospettata.
La determinazione n. 480 del 2021 è quindi illegittima e va annullata.