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Prescrizione biennale del canone idrico, il Giudice di Pace dà ragione al Comune

Municipio di Paola vittorioso, cittadino soccombente: «Il canone idrico non risulta prescritto»

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Avvocato Francesco De Cesare

PAOLA (Cs) – Una sentenza che frena gli entusiasmi di una parte della minoranza consiliare, relativamente alla tesi circa la validità della prescrizione biennale per il canone idrico. Strategia, questa, sconfessata di recente nelle sedi giudiziarie.

Il Giudice di Pace Carlo Le Pera ha infatti dato torto a un cittadino che si era opposto all’avviso di accertamento esecutivo per chiederne l’annullamento.

Il Comune di Paola si è opposto con l’ex consulente avvocato Francesco De Cesare che, com’è noto, è stato rimpiazzato a scadenza contratto con altri due colleghi indicati dall’amministrazione comunale in carica (https://www.calabriainchieste.it/2023/04/27/gestione-incarichi-legali-pd-e-fdi-si-dividono-la-torta-a-paola/).

Il Municipio tirrenico si costituiva in giudizio affermando che il termine di prescrizione biennale non era maturato poiché il consumo idrico era riferito agli anni 2017 e 2019 e le relative fatture erano state emesse il 31.03.2018 per l’anno 2017 e il 27.01.2020.

Conseguentemente, deduceva che la legge n. 205/2017, richiamata dall’opponente, la quale ha previsto il termine di prescrizione in due anni per i consumi idrici, non poteva applicarsi al caso in esame poiché, in forza dell’interpretazione giurisprudenziale, il “dies a quo” del termine di prescrizione coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati in fattura, atteso che solo da tale momento i crediti diventano esigibili.

Affermava, inoltre, che non era decorso neppure il termine di prescrizione quinquennale poiché in seguito all’emergenza sanitaria, era stata disposta normativamente la sospensione, per il periodo compreso fra il 08.03.2020 e il 31.08.2021, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi all’attività di accertamento.

La causa veniva dunque trattenuta a sentenza. 

Il giudice evidenzia: “La parte opponente eccepiva, dal canto suo, la prescrizione del credito ingiunto con l’accertamento esecutivo impugnato. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 205/2017, nei contratti di fornitura del servizio idrico, in relazione ai consumi successivi al 1 gennaio 2020, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.

Nel caso in esame, “il consumo idrico è riferito agli anni 2017 e 2019 e, pertanto, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art, 2948 c.c.”.

Conseguentemente, “in relazione al consumo idrico relativo all’anno 2017, il termine di prescrizione sarebbe dovuto maturare il 01 gennaio 2023. Considerata però – osserva ancora il giudice – la sospensione del termine disposta dall’art. 68 del d.l. 18/2020 e successive modifiche, il canone idrico non risulta prescritto“.

Pertanto, deve essere rigettata l’opposizione.

Le spese di lite seguono vengono interamente compensate fra le parti in considerazione della continua evoluzione giurisprudenziale alla quale è soggetta la materia in esame.

Comune vittorioso, cittadino soccombente.