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Antenna Wind3 nel territorio di Acquappesa, il Ministero risponde ai parlamentari Pd

«L’amministrazione competente fornisca evidenza dell'eventuale regolamento adottato e l'Arpa di competenza dimostri di aver effettuato le misurazioni necessarie a dimostrare che i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici»

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ACQUAPPESA (Cs) – Il Ministero delle imprese e del Made in Italy risponde all’interrogazione parlamentare presentata dai parlamentari del Pd, Roberto Morassut e Toni Ricciardi, in merito all’installazione della nuova antenna di telefonia mobile Wind3 nel territorio del Comune di Acquappesa, nella zona Marina a due passi dalle scuole elementari e dal centro abitato.

Nella risposta il Ministero ritiene che: «L’amministrazione competente fornisca evidenza dell’eventuale regolamento adottato secondo l’art. 8 della legge n. 36/2001 e che l’Arpa di competenza dimostri di aver effettuato le misurazioni necessarie a dimostrare che i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in prossimità dell’istituto scolastico e del centro abitato siano al di sotto dei valori di attenzione fissati e introdotti dal Dpcm 8 luglio 2003».

Come si ricorderà, l’installazione della nuova antenna di telefonia mobile ha scatenato vivaci proteste da parte dei residenti della frazione Marina di Acquappesa preoccupata degli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute delle persone, ma soprattutto dei bambini, vista la sua vicinanza all’istituto scolastico sito nel centro abitato.

«La questione oggetto dell’interrogazione concerne competenze trasversali – spiega il Ministero delle imprese e del Made in Italy – In particolare, alla luce del quadro normativo vigente, la competenza dell’attività e di controllo in parola ricade in capo a enti diversi dal Ministero.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, fondata tra l’altro proprio sul principio di precauzione, attribuisce allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con lo scopo di dettare criteri unitari e normative omogenee, anche al fine di tutelare l’ambiente, la salute e il paesaggio.

 Tale compito è stato attuato con l’emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003, (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) recante – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra l00 kHz e 300 GH:”.

La disciplina di cui al predetto Dpcm 8 luglio 2003, in attuazione del principio di precauzione, è molto più restrittiva rispetto ai limiti contenuti nella Raccomandazione 1999519/CE, emanata in recepimento dei risultati delle ricerche scientifiche esposti nelle Linee guida redatte dall’Icnirp (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non lonizzanti) per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 La medesima legge n. 36/2001 all’art. 8, comma 1, lett. c), nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, attribuisce alle Regioni la competenza, di definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti radioelettrici, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.

Le Regioni, inoltre, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, i quali possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 comma 4).

L’installazione di tutte le infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi viene autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli (Arpa), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale dal citato Dpcm 8 luglio 2003.

 Proprio a tutela della salute della popolazione, la citata legge n. 36/2001, all’articolo 14 ha attribuito alle amministrazioni provinciali e comunali il compito di svolgere l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale e vigilanza sanitaria da svolgere avvalendosi delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

 Sentito anche il Ministero della salute sulla questione, quest’ultimo ha ribadito che, i valori fissati dal citato Dpcm 8 luglio 2003 rappresentano una misura di cautela nei confronti di effetti che sono ancora definiti “possibili” in quanto non ancora dimostrati dalle attuali conoscenze scientifiche (alla luce di numerosi studi pubblicati sull’argomento dal 2003 ad oggi).

Tuttavia, nonostante non si trovi supporto nella letteratura scientifica nello stabilire un limite certo e definito all’esposizione a tali campi per la prevenzione di effetti cancerogeni, l’impianto normativo italiano vigente – conclude il Ministero –  con la definizione dei valori di attenzione, si prefigge di garantire al meglio la tutela della salute umana avendo l’obiettivo di minimizzare, in via precauzionale, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Da qui il rinvio della questione all’amministrazione competente affinché fornisca «il regolamento adottato secondo l’art. 8 della legge n. 36/2001» e l’Arpa di competenza dimostri «di aver effettuato le misurazioni necessarie a dimostrare che i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in prossimità dell’istituto scolastico e del centro abitato siano al di sotto dei valori di attenzione fissati e introdotti dal Dpcm 8 luglio 2003».

fiorellasquillaro@calabriainchieste.it