PAOLA (Cs) – Botta e risposta tra i penalisti della Camera penale di Cosenza e gli avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Paola.
Nei giorni scorsi è stato registrato un intervento della Camera penale di Cosenza in materia di amministrazione della giustizia penale. Una lettera firmata dal presidente Roberto Le Pera finita anche sulla stampa.
Al centro della protesta dei penalisti Bruzi la recentissima pronuncia di un Giudice della sezione penale del Tribunale di Paola che ha ritenuto di differenziare, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l’imputato assistito da un avvocato del Foro di Paola da un imputato assistito da un avvocato di qualsiasi altro Foro.
Nello specifico, il giudice, nell’ambito di in uno stesso processo, ha ritenuto giusto riconoscere agli imputati assistiti da avvocati del locale Foro risorse economiche più elevate rispetto agli imputati assistiti da legali di altro Foro.
La reazione dei penalisti cosentini non si è fatta attendere, e in un documento rivolto al presidente del Tribunale di Paola e alle locali istituzioni e associazioni forensi, Consiglio dell’ordine degli avvocati di Paola e Camera penale di Paola, hanno additato la pronuncia come «costituzionalmente eccentrica».
«Non ci interessiamo dei criteri di quantificazione del compenso adottati nella decisione, che è stata impugnata – hanno precisato i penalisti cosentini – sentiamo, però, il dovere di rilevarne le ricadute in termini di lesione di prerogative costituzionali. Sono intaccati i principi costituzionali e sovranazionali nella parte in cui deve ritenersi intollerabile che il diritto del più debole sia compromesso mediante la privazione delle giuste risorse economiche, necessarie per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; dall’articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nella parte in cui non può essere mai consentito che l’assenza del giusto sostegno economico finisca col pregiudicare il diritto della persona di preparare un’adeguata e qualificata difesa tecnica»
«Ciò che non può e non deve tollerarsi in uno stato di diritto – scrivono i penalisti cosentini – è che all’imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti, difeso da avvocato di Foro diverso da quello di Paola, sia imposta una scelta “drammatica”: decidere se continuare ad essere assistito dal proprio avvocato e quindi rinunciare all’adeguato sostegno economico in grado di garantire appieno il proprio diritto di difesa oppure tutelare questo suo diritto sacrificando il rapporto difensivo, mediante la revoca del proprio difensore e la nomina di un legale del Foro di Paola».
Ecco la replica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Paola, presieduto da Gianfranco Parenti
«Il C.O.A. di Paola intende manifestare il proprio disappunto in ordine al comunicato della Camera Penale di Cosenza, che ha suscitato non poco stupore.
Invero, l’esame della vicenda, doveva esaurirsi nell’ambito delle opportune sedi di confronto istituzionale e, pertanto, sarebbe stato gradito che il rilievo effettuato da operatori del diritto, nell’ottica della migliore collaborazione volta alla risoluzione di problematiche operative, fosse stato rivolto e limitato, riservatamente, agli organi istituzionali del Foro che avrebbero attivato, come di consueto e come di fatto è accaduto anche nel caso di specie, ogni necessario intervento.
Contrariamente abbiamo assistito a una spiacevole campagna giornalistica, con risonanza anche fuori dai confini regionali, che ha adombrato la figura dell’Avvocatura tutta ed in particolare di quella del Foro Paolano.
I termini della nota pubblica non sono accettabili da parte di questo C.O.A. che ha il compito di garantire e difendere l’Onorabilità e la Professionalità dei propri iscritti.
Dalla lettura del comunicato, per come, d’altronde, interpretato in linea giornalistica, si colgono “affermazioni” da censurare perché lasciano intendere al lettore, peraltro non sempre “tecnico” del settore, che l’Avvocatura Paolana godrebbe di particolari privilegi da parte dei Magistrati del Tribunale di Paola rispetto, o ancor peggio, a discapito di Avvocati di diverso Foro.
Per come detto, senza voler entrare nel merito della questione attenzionata, che peraltro, ove ritenuta affetta da errore, è suscettibile di precisi strumenti di impugnazione, scaturenti da inequivocabili tutele costituzionali che di “eccentrico” hanno ben poco, ciò che provoca disappunto è la proposizione di una lettura opportunamente strumentale della vicenda, peraltro, già al vaglio dei competenti Organi, che sicuramente faranno luce sulle eventuali anomalie/distorsioni applicative di un protocollo sottoscritto nell’interesse dell’avvocatura tutta.
Non senza evidenziare, che il Protocollo sottoscritto, diversamente da quanto si lascia intendere, non è uno strumento che individua corsie preferenziali per gli avvocati del Foro, ma si limita a dettare principi e linee guida, nella cornice normativa della Legge, unico limite vincolante delle decisioni giudiziali. Nondimeno, si è lasciare intendere, o meglio si è sostenuta, surrettiziamente, l’esistenza di un generalizzato principio discriminatorio che vede gli avvocati di diverso Foro pregiudicati, nelle garanzie costituzionali, rispetto a quelli del Foro Paolano e ciò, inequivocabilmente, costituisce una forzatura interpretativa.
Prendendo le mosse da tale pensiero, si arriva infatti a sostenere ancor più erroneamente che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si trovi nella condizione di dover decidere di rinunciare al proprio difensore di diverso Foro a favore di un difensore del Foro Paolano, così “sacrificando il diritto difensivo” perché non verrebbe garantito un “adeguato sostegno economico”.
Ebbene detta interpretazione è confutata dalla circostanza che l’adeguatezza del sostegno economico è garantita dalla pedissequa applicazione dei parametri forensi, dettati dalla specifica normativa in materia e non dall’applicazione o meno di protocolli istituzionali per la regolamentazione dei compensi, peraltro, giova ribadire, non vincolanti né per i Magistrati, anche nelle ipotesi in cui il difensore abbia dichiarato di volervi aderire, nè per il difensore del beneficiario, a cui è riconosciuta, di contro, espressa facoltà di non aderirvi.
L’eventuale violazione, in sede di liquidazione, dei parametri forensi stabiliti per legge, può e deve essere censurata, come già evidenziato, con gli strumenti di impugnazione garantiti dal nostro ordinamento. Di nessuna violazione del diritto di difesa può discutersi dunque, che in ogni caso è stato e sarà sempre tutelato dalle norme che ogni giorno sono lo strumento di garanzia dell’avvocatura.
Non può infine soprassedersi sulla infelice affermazione di una “scelta drammatica” alla quale sarebbe “costretta” la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dovrebbe “ripiegare” su un avvocato del Foro Paolano; certamente gli Avvocati del Foro di Paola nulla hanno di meno, in termini di professionalità, levatura culturale e signorilità, rispetto al resto degli Avvocati italiani.
È evidente, dunque che l’affermazione è infelice, oltre che inconferente. Ci auguriamo che proprio questi valori appena sopra citati possano essere gli strumenti in mano alla Camera Penale di Cosenza per riconsiderare e rivedere affermazioni ritenute non consone a chi le scrive e men che meno confacenti a chi le riceve».