CATANZARO – La Regione Calabria e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza non si sono costituiti in giudizio in seno al Tar Calabria nell’ambito dei ricorsi intentati dal Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute di Paola (patrocinato dall’avvocato Paolo Perrone) e dal Comune di Paola (patrocinato dall’avvocato Francesco Grossi).
In entrambi i casi si chiedeva l’annullamento del documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell’emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti e del relativo decreto approvativo del Commissario ad acta (DCA) n. 198 del 12 luglio 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, collegato e/o comunque consequenziale.
I giudici amministrativi hanno emesso distinti decreti di rigetto delle istanze di misure cautelari monocratiche provvisorie (https://www.calabriainchieste.it/2023/08/04/il-tar-mette-in-discussione-il-piano-della-rete-ospedaliera-di-roberto-occhiuto/) sul presupposto che «non risulta maturata la condizione, pregiudiziale ai fini dell’operatività del provvedimento impugnato, dell’acquisizione del parere dei Tavoli ministeriali di verifica», fissando la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2023.
Tuttavia, ciò dimostra che il provvedimento di Occhiuto non potrà divenire operativo se non dopo il parere (positivo o negativo?) del ministero e, comunque, a prescindere da tutto, il 6 settembre si entrerà nel merito (https://www.calabriainchieste.it/2023/08/04/il-tar-mette-in-discussione-il-piano-della-rete-ospedaliera-di-roberto-occhiuto/): «L’obbligo dei direttori generali delle ASP “di attuare quanto in esso contenuto” – genericamente enunciato nell’atto impugnato – passa di necessità attraverso l’adozione di atti e provvedimenti attuativi al momento non ancora adottati», si legge nel decreto.