La squadra della Reggina

REGGIO CALABRIA – «Il presupposto (non contestato) per l’iscrizione al campionato era l’adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare».

Così il Tar del Lazio nelle motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dalla Società Reggina 1914 Srl per contestare la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport il 20 luglio scorso ha respinto il suo ricorso per la riammissione nel prossimo campionato di Serie B.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che nel caso specifico «non si pone alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della Covisoc di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024».

Tale ultima decisione, infatti, «costituisce piena esecuzione delle “regole del gioco”, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell’inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione».

In sostanza, «ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo».

«Non può, in altri termini, la società ricorrente – continua il Tar – dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva».