Home Cronache Bollette dell’acqua, non c’è prescrizione: Comune di Paola vittorioso

Bollette dell’acqua, non c’è prescrizione: Comune di Paola vittorioso

Nel computo del termine si deve tenere conto della sospensione dovuta al periodo covid: decreto “Cura Italia” e decreto “rilancio”

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Avvocato Francesco De Cesare

PAOLA (Cs) – La sospensione dei termini per il calcolo della prescrizione deve necessariamente tenere conto della sospensione conseguente ai decreti Cura Italia” e “Rilancio”, ossia il periodo covid: in virtù di ciò, non essendo maturata la prescrizione, il Comune sta uscendo vittorioso da una serie di vertenze giudiziarie intentate da cittadini che non hanno pagato le bollette dell’acqua.

L’ultima sentenza è del giudice di Pace di Paola, Carlo Le Pera, che ha condiviso le argomentazioni difensive dell’avvocato Francesco De Cesare del foro di Paola, difensore del Comune.

Un cittadino, infatti, proponeva opposizione all’avviso di pagamento a lui notificato il 19.01.2023 dal Comune di Paola per il pagamento della complessiva somma di euro 533,37, riferita alla fattura dell’importo di euro 497,00, emessa in data 31.03.2018, relativa al canone acqua per l’anno 2017.

Il cittadino si opponeva eccependo la prescrizione del credito, per non avere mai ricevuto alcun atto prodromico, e l’illegittimità della pretesa creditoria per consumi anormali in quanto quantificata sulla base di consumi presunti.

Il Comune di Paola si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda affermando il mancato decorso del termine quinquennale in considerazione della sospensione conseguente all’emergenza covid e sostenendo che, in mancanza di lettura del contatore, possono essere fatturati consumi storici registrati dall’utenza, salvo conguaglio.

In relazione all’eccezione di prescrizione formulata dalla parte attrice, il giudice osserva che «al canone idrico riferito all’anno 2017 deve applicarsi la previsione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., e conseguentemente, il relativo credito deve ritenersi soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2015, n. 1442)».

Nel computo del termine si deve tenere conto della sospensione conseguente all’art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e all’art 157 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”).

Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione, la relativa eccezione deve essere rigettata.

In riferimento all’invocata illegittimità della pretesa di pagamento poiché non emessa in seguito alla lettura del contatore, si osserva che in assenza di letture o autoletture, il gestore utilizza il valore medio di riferimento della tipologia di utenza di appartenenza, come previsto dal provvedimento Arera n. 218/2016/R/idr..

E’ fatto salvo il diritto dell’utente di ottenere la restituzione delle maggiori somme eventualmente corrisposte e risultanti in seguito alla lettura ovvero autolettura del contatore.

Nel caso in esame, la parte attrice non ha fornito la prova di un consumo idrico differente da quello stimato.

Pertanto, anche il presente motivo di impugnazione dell’avviso di pagamento deve essere rigettato».

Le spese di lite vengono interamente compensate fra le parti in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale relativa alla sospensione della prescrizione in conseguenza dell’emergenza Covid.

In virtù di ciò la domanda del cittadino è stata rigettata.