CATANZARO – Messo prima a disposizione in quanto “non consono all’attività dell’Emergenza Urgenza del territorio” e poi trasferito dalla postazione Suem del 118 di Montepaone Lido alla Pet di Isca.
E’ iniziata così l’odissea di dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro inquadrato come “operatore tecnico specializzato” con qualifica di “autista soccorritore”.
Nessuna spiegazione da parte dell’Asp sul provvedimento adottato dai vertici aziendali neanche dopo un’apposita istanza con la quale si chiedeva l’accesso agli atti per vagliare la determinazione assunta nei suoi confronti.
Così G. V., queste le iniziali dell’autista del 118, destinatario del provvedimento adottato dall’Asp di Catanzaro, ha deciso di ricorrere al Tar. Non una ma due volte per aver riconosciuto il suo diritto a visionare la documentazione alla base del trasferimento.
Assistito dal suoi legali, l’avvocato Vincenzo Varano e Vittoria Luciano, ha fatto valere le proprie ragioni e i giudici amministrativi hanno condannato l’Azienda sanitaria provinciale (costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso) anche al pagamento delle spese processuali.
Sancito il diritto del dipendente ad accedere alla documentazione alla base del trasferimento da un servizio a un altro. Nonostante la sentenza emessa dal Tar, l’Asp di Catanzaro non ha ottemperato a quanto disposto dai giudici amministrativi ed è stato costretto a ricorrere per una seconda volta allo stesso tribunale.
Il Collegio ha rilevato che l’Azienda sanitaria provinciale, pur intimata, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui un nuovo verdetto di condanna con il quale si ordina all’Asp di dare esecuzione alla sentenza precedentemente emessa e notificata, determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che si deve corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità e nomina quale commissario ad acta il prefetto di Catanzaro dovrà provvedere a fare esecuzione al provvedimento entro novanta giorni.