CETRARO (Cs) – La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso proposto dalla cetrarese Gigliola Iacovo e dal marito contro il decreto della Corte di Appello di Salerno il 18 gennaio 2023 di confisca dei propri beni maturata nell’ambito di una inchieste penale istruita negli anni passati sulla costa tirrenica cosentina.
Nel decreto impugnato dai ricorrenti la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione relativa alla confisca applicata con il decreto emesso il 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Cosenza e confermato in appello dalla Corte di Catanzaro il 22 gennaio 2016, divenuto irrevocabile dopo la sentenza della Cassazione del 16 maggio 2017.
L’atto in questione riguarda la confisca «di una serie di beni e aziende appartenenti alla Iacovo ed intestati anche al marito, in quanto ritenuta pericolosa ai sensi dell’articolo 4 lett. B del Codice antimafia».
Il ricorso proposto per violazione di legge dalla Iacovo e dal marito Malito per Suprema Corte è “inammissibile perché generico e manifestatamente infondato”.
In particolare Iacovo e Malvito deducono la violazione dei criteri di inquadramento nel profilo di pericolosità di cui alla lettera B dell’art. 1 del d.lgs 159/2011 in ragione delle assoluzioni riportate dalla Iacovo, già note all’epoca del decreto definitivo, e della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nel 2019.
Nel caso in esame, invece, per la Suprema Corte «il ricorso mira ad ottenere una rivalutazione del profilo di pericolosità della ricorrente e introduce censure che non possono essere fatte valere in questa sede, considerato che la pericolosità di cui alla lettera B è stata più che adeguatamente motivata nel provvedimento primigenio, in relazione a fatti accertati giudizialmente».
Pertanto per la Corte «non ricorrono i presupposti per rivalutare quanto già passato in giudicato».
Alla luce di queste considerazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso perché inammissibile condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a 3000 euro di multa in favore della cassa delle ammende.
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