REGGIO CALABRIA – La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto il reclamo proposto dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, ha revocato l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi della Reggina 1914 srl, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale.

E’ stata altresì disposta la trasmissione degli atti in Procura per accertare eventuali reati penali. 

Secondo i giudici, in primo luogo occorre evidenziare che la stessa Reggina 1914 s.r.l., nella redazione del piano economico finanziario, ha evidenziato uno stato di crisi dovuta ad un elevato indebitamento, rilevato anche dal Tribunale, in ragione dei dati emergenti dalla documentazione in atti.

Il piano ha previsto ricavi derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi e contributi della Lega Nazionale, contributi della FIGC, dalla vendita dei biglietti nonché dalla cessione di giocatori delle giovanili. La sentenza reclamata «ha enumerato tra gli assets strategici le ingenti somme derivanti dai diritti televisivi, radiofonici e dalle varie piattaforme telematiche (che ammontano a 8 milioni di euro), il valore dei tesserati (che rappresenta per un’impresa calcistica le principali immobilizzazioni), il valore del marchio e della denominazione sociale, il settore giovanile.

È evidente che la previsione di tali ricavi trovava il presupposto nella partecipazione della Reggina al campionato di serie B. Essendo venuta meno la partecipazione al campionato di serie B, il piano economico finanziario è divenuto insostenibile, non essendo più plausibili le previsioni circa le entrate e gli incassi attesi.

Inoltre, la permanenza nella serie B – e i ricavi correlati – costituiva il «presupposto fondamentale anche della convenienza del piano per gli enti erariali e previdenziali. La premessa da cui muoveva il piano risiedeva nella capacità dell’impresa «di tornare a produrre utili in tempo prospetticamente ristretto».

«Da ciò – secondo il Tribunale – sarebbe conseguita la produzione, in favore dell’Erario e degli altri enti, di introiti maggiori rispetto a quelli conseguibili nell’ipotesi liquidatoria, tenuto che parte dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell’attività confluirebbero stabilmente nelle casse statali».

Pertanto, essendo venuto meno il presupposto cardine dell’omologazione, «i reclami devono trovare accoglimento, con conseguente revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi».

Notevole è stato l’aggravamento della posizione debitoria negli ultimi anni della società amaranto. Al 30 giugno 2019 i debiti erano di 4.300.993 euro; al 30 giugno 2022 erano di 16.104.184 euro; al 31 dicembre 2022 i debiti erano di 23.058.775 euro.

Ulteriore aggravamento della posizione debitoria si è registrato nel periodo dal 31 dicembre 2022 ad aprile 2023 (27.146.807 di euro). La sussistenza della crisi – si legge ancora nella relazione Del Sette – è resa evidente dalla «perdita d’esercizio maturata al 30 giugno 2022 per € 9.302.397 cui va sommata la perdita maturata al 31 dicembre 2022 per € 4.162.016». I predetti dati, già emersi in primo grado, non sono stati contestati dalla Reggina 1914 s.r.l. in sede di reclamo. «Questo notevole deterioramento dell’equilibrio finanziario della società» osservano invece i giudici della Corte d’Appello «costituisce prova evidente dello stato di crisi, condivisibilmente ritenuto “evidente” dal Tribunale».