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Comune di San Lucido nega rilascio contrassegno per disabili a invalido grave

L'avvocato Ennio Abonante scrive al sindaco di San Lucido: «Spero che il sindaco chiarisca alla dipendente che se non si ha l’equipaggiamento di conoscenze adatto, è preferibile non avventurarsi lungo strade impervie e tortuose come quelle legali»

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Il Comune di San Lucido

SAN LUCIDO (Cs) – Il Comune di San Lucido nega il rilascio del contrassegno per disabili (auto) a una persona invalida al cento per cento e con accompagnamento.

Il riferimento è a un soggetto diversamente abile in condizioni gravi, legge 104/1992 art. 3 comma 3, paziente oncologico sottoposto a cure chemioterapiche, con pregresso trapianto.

La risposta ricevuta dalla impiegata è che dal verbale Inps non risulta a suo carico nessuna patologia che limiti la deambulazione.

Sulla vicenda interviene l’avvocato Ennio Abonante.

«La frase pronunziata da Carlo V in Sardegna, sintetizza una assurda vicenda che ha visto come protagonista una cittadina di San Lucido, la quale mi ha segnalato che ha richiesto al Comune il rilascio del contrassegno per disabili ed una solerte impiegata le ha risposto negativamente in quanto dal verbale rilasciato dall’INPS, non risulta a suo carico nessuna patologia che limiti la deambulazione, nonostante sia invalida civile al 100% con accompagnamento, soggetto diversamente abile in condizioni gravi, legge 104/1992 art. 3 comma 3, paziente oncologico sottoposto a cure chemioterapiche, con pregresso trapianto.

Non conosco l’impiegata né il ruolo che ricopre all’interno dell’Ente, ma, rilevo, innanzitutto, che non spetta a lei conoscere la patologia da cui è affetta la signora, ma si deve solo limitare ad esaminare la documentazione rilasciata dall’Inps e dovrebbe sapere che il DPR 16.12.1992 n° 495 art 381 comma 4, per come interpretato dalla Corte di Cassazione, prevede che il contrassegno può e, soprattutto, deve essere rilasciato a tutti quei soggetti, che indipendentemente se accusino una patologia che interessa l’apparto locomotore o altri distretti anatomici, sono in possesso della invalidità civile, eventualmente con indennità di accompagnamento e se sono stati dichiarati diversamente abili in condizione di gravità, articolo 3 comma 3 legge 104/1992, ancor di più se il cittadino sta svolgendo, come nel caso di specie, cure chemioterapiche molto invasive.

Ma, purtroppo, devo constatare che “somos todos caballeros”.

Ho inviato una PEC al Sindaco di San Lucido e spero che il suo intervento non solo risolva il problema del singolo, ma, soprattutto, chiarisca alla dipendente che se non si ha l’equipaggiamento di conoscenze adatto, è preferibile non avventurarsi lungo strade impervie e tortuose come quelle legali», conclude Ennio Abonante.