PAOLA (Cs) – Il Tar del Lazio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dal Comune di San Fili contro il Comune di Paola, difeso dall’avvocato Libero Borsani, e contro il Ministero del turismo, rispetto alla graduatoria approvata contenente le istanze ammissibili e non ammissibili al finanziamento di cui all’avviso pubblico per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, unitamente alla sua graduatoria.
Ricorso intentato dal Comune di San Fili anche contro Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Comune di Volta Mantovana, Comune di Piazza Armerina, Provincia di Mantova, Provincia di Siena, Comune di Saint-Oyen, Comune di Villa Santa Lucia, Comune di Pontremoli, Comune di Berceto, non costituiti in giudizio.
Si chiedeva, in particolare, l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari e sospensione dell’esecuzione, del decreto sopracitato, prot. n. 0033654/23 del 13/12/2023, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi, all’avviso per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani.
Il Comune di San Fili ha impugnato il decreto del Ministero nella parte in cui la domanda presentata dallo stesso ente locale è stata collocata tra quelle ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili.
Il 24 aprile scorso, tuttavia, il dicastero competente ha depositato alcuni documenti e una relazione nella quale rappresenta, tra l’altro, che la nuova dotazione finanziaria del Fondo per i cammini religiosi, conseguente all’integrazione di risorse disposta dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, di conseguenza, con atto depositato in pari data, il Comune di Paola – costituitosi in giudizio, in qualità di controinteressato,– ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e, in ogni caso, il rigetto del ricorso perché infondato.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2024, fissata per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare, è stato dato avviso a verbale della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.
In virtù di ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.