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Viola la misura del foglio di via obbligatorio: condannato in primo e secondo grado, assolto in Cassazione

Il divieto di fare ritorno nel comune di Catanzaro per il periodo di anni tre, ma venne sorpreso alla guida di un’autovettura e acciuffato dopo un breve inseguimento. Oggi l'assoluzione

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Un processo

CATANZARO – La Suprema Corte di Cassazione, in totale accoglimento delle richieste dell’avvocato Francesco Nicoletti, ha assolto da tutte le accuse, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il 49enne pluripregiudicato rossanese O.G., imputato di aver violato la misura della prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare rientro nel comune di Catanzaro per anni tre.

All’uomo si contestava anche l’aggravante della recidiva.

All’esito del processo di primo grado, celebratosi nelle forme del giudizio con il rito abbreviato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il 49enne era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli.

Come ricostruito nella sentenza, all’uomo era stata notificata, con decreto emesso dal Questore di Catanzaro, la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Catanzaro per il periodo di anni tre.

Ma in quel frangente era stato sorpreso alla guida di un’autovettura mentre transitava in via Cassiodoro di Catanzaro e bloccato dopo un breve inseguimento da una volante del commissariato.

Un fatto “incontestato” secondo il giudice di primo grado, in virtù degli accertamenti compiuti dagli operatori di Polizia Giudiziaria e dell’assenza di giustificazioni fornite dall’imputato al momento del controllo. Da qui, tenuto conto anche dei precedenti penali, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la condanna in primo grado.

Impugnata la sentenza con ricorso proposto dalla difesa, era stato celebrato il processo di secondo grado dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro che, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore Generale in discussione, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’imputato ritenendo che non sussistesse alcun dubbio sulla consapevolezza da parte di O.G. di violare le prescrizioni imposte con il foglio di via obbligatorio.

Avverso quest’ultima sentenza la difesa ha proposto impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dove i giudici della Prima Sezione, in totale accoglimento dei motivi di ricorso presentati dall’Avv. Francesco Nicoletti, hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro assolvendo l’imputato con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”.

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