Il sindaco Vincenzo Pellegrino

AMANTEA (Cs) – Dalla deliberazione n. 485 della seduta del 13 settembre 2024 della giunta regionale della Calabria, con la quale è stato disposto il commissariamento dell’Ambito 3 – di cui fanno parte i comuni Amantea (capofila), Aiello Calabro, Belmonte, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in Amantea, Serra d’Aiello – emergono inadempienze proprio da parte dell’Ente capofila.

Inadempienze già largamente denunciate da tempo dagli 8 Comuni appartenenti al medesimo Ambito. 

Tra i vari passaggi riportati nel documento in questione, particolare interesse hanno quello in cui si fanno riferimento proprio ai motivi che hanno spinto il presidente della regione Calabria a procedere con il commissariamento. 

Come, ad esempio, “preso atto della relazione tecnica istruttoria prot. n. 572418 del 12/09/2024, con la quale è stato reso noto che il Comune capo Ambito di Amantea non ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dal settore competente in ordine alle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento dei
servizi sociali per tutte le strutture socio assistenziali di competenza e all’adozione degli atti di governance”.

E, poi: “la situazione generatasi nell’ambito sociale di Amantea (mancanza di atti di governance, individuazione della localizzazione dell’ufficio di Piano ed autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio assistenziali) incide irreparabilmente sulla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali e che la gestione dei servizi sociali rientra tra i servizi pubblici essenziali di una comunità e i cittadini hanno il diritto di usufruire dei servizi con particolare riferimento alle fasce deboli; a motivo delle acclarate inadempienze e stante l’urgenza, risulta necessario compiere gli adempimenti obbligatori per legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi sociali e politiche sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000 n° 328 e alla legge Regionale 5 dicembre 2003 n° 23 e s.m. i. nel citato ambito”.

E, ancora. “Rilevato che l’art. 17 del citato regolamento 22/2019, concernente il Titolo I «Principi generali, Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento, prevede che, in presenza di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dall’articolo 11 comma 1, lettera o), della legge regionale 26 novembre 2003, n.23; l’art. 28 comma 2 del citato regolamento 22/2019, concernente il Titolo III «Procedure per l’Organizzazione degli Ambiti Territoriali, prevede che, in caso di mancata attuazione degli adempimenti previsti nel citato regolamento, la Giunta Regionale nomina in via sostitutiva un commissario ad acta”.

Considerato che “con le note prot. nn. 220885 del 25 marzo 2024 e 349695 del 24 maggio 2024 il Dipartimento Salute e Welfare ha diffidato ed intimato l’Ambito di Amantea a porre in essere le attività per il superamento delle criticità inerenti alle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per tutte le strutture socio assistenziali di competenza e all’adozione degli atti di governance, concedendo un congruo termine per l’ottemperanza; l’ambito di Amantea non ha ottemperato a quanto richiesto e che ricorrono i presupposti per l’attivazione del potere sostitutivo”.

infine: “Ritenuto, pertanto, necessario, ricorrere all’adozione del potere sostitutivo previsto dall’art. 28, comma 2, del Reg. 22/2019 e s.m.i. nei confronti dei Comuni componenti l’Ambito Territoriale di Amantea (Amantea, Aiello Calabro, Belmonte, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San
Pietro in Amantea, Serra d’Aiello), attraverso la nomina di un commissario ad acta a cui conferire: l’incarico di assolvere, in via sostitutiva, gli adempimenti connessi all’attuazione di quanto previsto dall’art. 7 e seguenti del regolamento 22/2019 e ss.mm.ii. circa le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali; l’incarico di assolvere, in via sostitutiva, gli adempimenti connessi all’attuazione di quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del regolamento 22/2019 e ss.mm.ii. circa la formalizzazione degli atti di governance”.

Ad ogni modo, adesso spetterà proprio al commissario attribuire responsabilità e negligenze che hanno portato al fermo assoluto dell’attività dell’ambito 3.

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