AMANTEA (CS) – La consigliera comunale e capogruppo di minoranza di “Per Amantea”, Emilia Di Tanna, mette freno all’entusiasmo del capogruppo di maggioranza Arturo Suriano, sulla vicenda dell’Ats, evidenziando come nella realtà dei fatti, ed esaminando attentamente il documento regionale, non è affatto vero che il comune di Amantea ha sempre avuto ragione.
in particolare, la consigliera denuncia: «In merito alla questione “Commissariamento dell’ATS n.3 Amantea”, vicenda sulla quale è ormai chiaro il tentativo da parte dell’attuale Giunta Comunale di nascondere e mistificare le proprie responsabilità ed incapacità, soprattutto dialettiche e relazionali,direttamente legate al “merito” della questione gestionale ed organizzativa dello stesso Ambito Territoriale Sociale n.3, prendiamo nota della dichiarazione del capogruppo Suriano, apparsa sulla stampa il 19/9/24 scorso, che dichiara con enfasi “noi avevamo ragione”».
A tal proposito «invitiamo tutti i cittadini a leggere il cuore del documento citato nell’articolo del rappresentante della maggioranza Pellegrino, Deliberazione n. 485 della seduta del 13 settembre 2024, in tutti i suoi passaggi, nei quali più volte viene richiamata l’inadempienza del Comune Capofila, responsabile della mancata capacità organizzativa nell’approvazione degli atti di governance necessari e funzionali al reale funzionamento di tutto l’ATS, e vengono richiamate tutte le successive modifiche al Regolamento n.22 da lui citato».
Tutto questo «la dice lunga sulla insufficiente consistenza delle affermazioni del capogruppo Suriano».
A tutto questo è necessario aggiungere «l’atto con il quale la Funzionaria, dottoressa Zagordo, improvvisamente nominata dal Sindaco Pellegrino come responsabile dell’Ufficio Di Piano, appena nominato il Commissario ad Acta, ha immediatamente rimesso il mandato che le era stato conferito, adducendo, oltre all’atto cosiddetto “dovuto” a livello istituzionale, anche importanti motivazioni legate all’impossibilità reale del Comune di Amantea di svolgere comunque il suo compito organizzativo, per la sua carenza oltremodo grave di risorse umane».
Questo sicuramente sta a significare che «le condizioni di insufficiente organico del Comune di Amantea sono e avrebbero continuato ad essere un impedimento per le azioni da mettere in campo per l’ importante lavoro di sostegno alle fragilità di tipo socio assistenziale».
La vicenda ATS «ha segnato un ulteriore decadimento del prestigio del nostro Comune davanti agli occhi di tutti i livelli istituzionali, ma soprattutto ha chiarito che le “chiacchiere” vengono fatte appositamente dai responsabili dell’Amministrazione Pellegrino per nascondere se stessi».
Ecco lo stralcio di quanto contenuto nel Decreto della Regione Calabria:
“…VISTO il regolamento n. 22 del 25 novembre 2019, come modificato dal regolamento n.18 del 29
dicembre 2022 e dal regolamento n. 10 del 29 settembre 2023 e, in particolare:
– l’art. 1 lettera b) che definisce il <Comune capo Ambito= quale Comune individuato dalla Regione
referente dell’ambito territoriale rappresentativo di più Comuni associati che, ai sensi dell’art.17
della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., hanno formalizzato la propria aggregazione e lo hanno
delegato per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’art.13 della stessa legge;
– l’art. 1 lettera d) che definisce l’<Ufficio di Piano= quale articolazione attraverso la quale il Comune
capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi;
– l’art. 7 comma 2 – Funzioni dei Comuni – in relazione al quale, a norma dell’art. 13, comma 2, lett.
c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza
dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale dei servizi domiciliari,
territoriali e di prossimità e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione
pubblica o degli enti di cui all’art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai
Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata;
– l’art. 11 comma 3, in relazione al quale il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture,nonché dell’ufficio di piano di cui all’art. 29, effettua tutti gli atti istruttori ritenuti necessari al fine diverificare il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego,
avvalendosi nella fase di sopralluogo di una apposita Commissione;
PRESO ATTO della relazione tecnica istruttoria prot. n. 572418 del 12/09/2024, con la quale è stato
reso noto che il Comune capo Ambito di AMANTEA non ha provveduto ad ottemperare a quanto
richiesto dal settore competente in ordine alle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento dei
servizi sociali per tutte le strutture socio assistenziali di competenza e all’adozione degli atti di
governance;
CONSIDERATO che:
– la situazione generatasi nell’ambito sociale di Amantea (mancanza di atti di governance,
individuazione della localizzazione dell’ufficio di Piano ed autorizzazioni al funzionamento delle
strutture socio assistenziali) incide irreparabilmente sulla realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali e che la gestione dei servizi sociali rientra tra i servizi pubblici essenziali di una comunità e
i cittadini hanno il diritto di usufruire dei servizi con particolare riferimento alle fasce deboli;
– a motivo delle acclarate inadempienze e stante l’urgenza, risulta necessario compiere gli
adempimenti obbligatori per legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale
degli interventi e dei servizi sociali e la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema
integrato degli interventi in materia di servizi sociali e politiche sociali di cui alla Legge 8 novembre
2000 n° 328 e alla legge Regionale 5 dicembre 2003 n° 23 e s.m. i. nel citato ambito;
RILEVATO che:
– l’art. 17 del citato regolamento 22/2019, concernente il Titolo I <Principi generali, Autorizzazione
al funzionamento e Accreditamento=, prevede che, in presenza di accertata e persistente
inattività nell’esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri
sostitutivi previsti dall’articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dall’articolo 11
comma 1, lettera o), della legge regionale 26 novembre 2003, n.23;
– l’art. 28 comma 2 del citato regolamento 22/2019, concernente il Titolo III <Procedure per
l’Organizzazione degli Ambiti Territoriali=, prevede che, in caso di mancata attuazione degli
adempimenti previsti nel citato regolamento, la Giunta Regionale nomina in via sostitutiva un
commissario ad acta;
RITENUTO, pertanto, che le predette inosservanze agli adempimenti previsti dalla normativa vigente,art. 6 comma 2 lettera c) della legge 23/2003, rientrano nei casi per i quali la Regione attua i poteri
sostitutivi, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dell’articolo 11, comma
1, lettera o), della stessa legge regionale n.23/2003;
VISTO l’art. 20, comma 3, della Legge n. 1/2006, in base al quale la Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi in caso di omissioni o ritardo di atti obbligatori da parte degli enti locali, provvedendo a
nominare un Commissario munito dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine, inviata dal competente Dipartimento;…”».
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