Il Porto di Cetraro

CETRARO (Cs) – Il Tribunale amministrativo della Calabria (seconda sezione) all’udienza del 10 luglio 2024, ha rigettato, in via definitiva, il nuovo ricorso proposto dalla società Mercatore srl contro il Comune di Cetraro per il diniego alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 1/2018 del 05/07/2018, con scadenza 31/05/2022, per la gestione del carroponte sito nel molo peschereccio del porto.

Questi i fatti. In data 18 gennaio 2018 il Comune di Cetraro ha stipulato con la Mercatore srl il contratto per l’affidamento del servizio di alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Cetraro a mezzo del travel lift di proprietà comunale.

 Con successiva concessione demaniale n. 1/2018 l’ente ha concesso alla società di occupare un’area demaniale della superficie di mq. 2182 per lo svolgimento del suddetto servizio per la durata di quattro anni.

Alla scadenza del contratto (31 maggio 2022), la Mercatore era ricorsa al Tar contro il Comune di Cetraro per chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di sgombero dell’area portuale e delle pertinenze del cantiere.

Per il Tar il diniego del Comune di Cetraro al rinnovo della concessione demaniale è giustificato, dalla cessazione (quantomeno per decorso del termine finale) del rapporto contrattuale inerente l’affidamento dei servizi di alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni.

Il rinnovo automatico della concessione demaniale, richiesto dalla Mercatore, per il Tribunale amministrativo non può essere accolto perché deve ritenersi applicabile unicamente alle concessioni potenzialmente con durata illimitata.

Di conseguenza, l’estensione della concessione demaniale marittima per il Tar è impedita dal carattere temporaneo della stessa, come si evince dal tenore testuale della clausola sulla durata della stessa, espressamente indicata in “anni 4, con decorrenza dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2022”, senza possibilità di rinnovo automatico.

Nel caso di specie, la concessione è stata rilasciata al solo “scopo di consentire l’utilizzo del Travel Lift, di proprietà C/le, e della relativa area di rimessaggio ubicati sull’area del molo sopraflutto del Porto di Cetraro” e aveva una durata esplicita di quattro anni, prorogabile – non automaticamente bensì a discrezione del Comune di Cetraro – per altri quattro anni.

La concessione, dunque, è stata espressamente strutturata come provvisoria e, peraltro, in correlazione con un contratto di affidamento di servizio risolto e, comunque, ormai scaduto (sul punto, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4427 del 7 settembre 2022 ha rigettato l’appello cautelare).

Per Tribunale amministrativo regionale, nell’ultima udienza, “è incompatibile con l’estensione quindicinale che – a dispetto di una formulazione letterale prettamente incentrata sul tipo di attività esercitabili – deve essere intesa come riferita a concessioni originariamente soggette a rinnovo automatico e, dunque, a durata illimitata”.

“D’altro canto sarebbe paradossale che la durata di una concessione a scadenza prestabilita sia estesa per quindici anni, in totale spregio delle finalità prettamente provvisorie per cui è stata attribuita”.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato dal Tar con compensazione delle spese.

fiorellasquillaro@calabriainchieste.it