Il docente Alfonso Lorelli

UNIVERSITA’ ON-LINE E COSTITUZIONE

  • Una trentina di anni fa un impiegato della Regione Calabria in possesso del diploma di Perito meccanico, si fregiava del titolo di dottore; seppi poi che si era “laureato” in una Università americana senza mai andare in America, se non una sola volta a ritirare la sua pergamena presso una Università privata di New York. Quel titolo gli era costato sette milioni di lire ma il riconoscimento legale di quella laurea fasulla in Italia aveva consentito un suo avanzamento di carriera che altri suoi colleghi più anziani aspettavano da tempo. “E’ una americanata”- mi dissi – ma ben presto ad opera del secondo governo Berlusconi (2001-2005) e dei suoi serventi ministri della Pubblica Istruzione stava per succedere la stessa cosa in Italia; infatti, con legge n.289/2002 vennero introdotte anche in Italia le Università on line, sul modello statunitense.
  • Il furore iconoclasta di quegli anni e la celere “americanizzazione” del nostro paese, con conseguente privatizzazione di tutto ciò che era statale a garanzia dell’eguaglianza di tutti i cittadini, ha messo sul lastrico non soltanto la sanità pubblica ed il diritto eguale di tutti i cittadini a curarsi ma ha anche messo in crisi tutto il sistema scolastico e formativo la cui unitarietà ed eguaglianza verrà spazzata via definitivamente dalla prossima sciagurata autonomia differenziata. Così, sul modello americano, sono arrivate anche in Italia le Università private on line dove è possibile, pagando rette di migliaia di euro, laurearsi e “spendere” sul mercato del lavoro il titolo conseguito, in concorrenza con coloro che hanno frequentato una Università statale.
  • Queste Università on line ad oggi in Italia sono undici e tutte forniscono corsi di laurea facilitati, dove le lezioni vengono seguite a distanza sui computer standosene nella propria abitazione e dove anche gli esami vengono fatti on line, senza doversi recare davanti ad una Commissione di professori qualificati e competenti in quanto selezionati attraverso concorsi pubblici, come avviene per le Università statali. Così tutto è reso più facile, tutte le lauree sono alla portata di tutti, senza sottoporsi a selezioni d’ingresso nè a mesi e mesi di studio per superare esami dinanzi a Commissari spesso severissimi.
  • Il non ancora abrogato articolo 33 della nostra Costituzione recita tra l’altro : “La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi” (comma 2). “La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali” (comma 3). “E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi” (comma 4), “Le istituzioni di alta cultura, Università ed accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (comma 5). La presenza di quest’ultimo comma nel testo dell’art.33 significa che le “norme generali sull’istruzione” valgono anche per quella universitaria.
  • Queste norme costituzionali impongono a tutte le istituzioni scolastiche non statali (Università comprese) di garantire un “trattamento equipollente” a quello fornito dalle scuole statali. Anche le Università e le Accademie, per come recita il quinto comma dell’art.33, pur nella loro autonomia ordinamentale, devono rispettare quanto stabilito dalle leggi dello Stato. Poiché “trattamento equipollente” significa “eguaglianza di valori, di efficienza e di efficacia” (Oli-Devoto), per tutti gli ordini di scuole lo Stato controlla con propri ispettori e propri docenti se tale trattamento viene garantito dalle istituzioni private sia nel corso degli studi che al momento degli esami.
  • Da una corretta interpretazione complessiva delle disposizioni di cui all’art.33 Cost. riferite a tutto il sistema dell’istruzione, dalle Elementari all’Università, si evince che controlli e verifiche di risultati dovrebbero essere esercitati anche sulle Università private telematiche che ormai hanno centinaia di migliaia di iscritti e sfornano laureati a iosa. Lo Stato dovrebbe farlo attraverso suoi ispettori ed attraverso suoi docenti esaminatori, proprio come avviene per ogni ordine e grado di scuole medie di primo e secondo grado; ciò non solo perché i titoli rilasciati da queste istituzioni universitarie private hanno valore legale come quelli conseguiti presso le istituzioni statali, ma anche perché il “riconoscimento” che il MIUR rilascia alle Università on line trova la sua legittimazione soltanto nella garanzia che queste forniscano agli studenti un trattamento equipollente a quello delle Università statali. Altrimenti, senza controlli e verifiche, come fa lo Stato ad esser certo del rispetto delle leggi che riguardano gli studi universitari da parte di queste istituzioni private? Senza tali verifiche si introduce un principio di diseguaglianza legalizzata tra studenti delle Università statali e studenti di quelle on line
  • Il trattamento di favore riservato dai governi ai privati imprenditori con la nascita di queste Università che accumulano profitti, poi liberamente impiegati, a discapito della formazione dei giovani, imporrebbe al Parlamento ed ai governi di far rispettare ed eventualmente anche modificare normativamente, le disposizioni di legge sui controlli statali nelle Università private on-line. Lo impone il rispetto e l’applicazione dell’art.33 della Costituzione, garantendo così a tutti i cittadini l’eguaglianza davanti alle leggi, principio fondamentale sancito dall’art 3 della Carta; ma nessuno finora ha voluto affrontare il problema.  In fondo una “laurea facile facile” fa bene a tutti, anche a molti parlamentari ed uomini di governo.

  Prof. Alfonso Lorelli