AMANTEA (Cs) – Il Consiglio di Stato respinge sia l’appello principale, che quello incidentale, proposto dalla regione Calabria contro il Comune di Amantea e nei confronti del Comune di Serra d’Aiello e dell’associazione “Ritorno alle origini Temesa” per la riforma del ricorso numero 1100 del 2024, della sentenza Tar 1035del 2023.
Ricordiamo che la regione ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 luglio 2023, n. 1035 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Comune di Amantea rispettivamente avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 82 del 6 giugno 2022, avente ad oggetto la “effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 54/12, di iniziativa del consigliere regionale Graziano, recante modifica dei confini territoriali dei comuni di Serra d’Aiello e Amantea della provincia di Cosenza”, la delibera di Giunta n. 568 in data 3 novembre 2022, di formulazione del quesito referendario, nonché avverso il decreto del Presidente della Regione n. 109 del9 novembre 2022 di indizione del referendum e di convocazione dei comizi al 22 gennaio 2023.
La proposta di legge prevedeva in particolare il distacco della frazione di Campora San Giovanni dal Comune di Amantea e l’aggregazione della stessa al Comune di Serra d’Aiello, con la denominazione “Temesa” del Comune derivante dalla modifica dei confini territoriali.
La deliberazione consiliare disponeva l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio tra i soli residenti nella frazione di Campora San Giovanni del Comune di Amantea e nel Comune di Serra d’Aiello (escludendo gli altri abitanti di Amantea, nonché quelli di Coreca e Marinella).
Con il ricorso in primo grado il Comune di Amantea, premesso di avere 13.272 cittadini residenti all’ottobre 2022 a fronte dei circa 500 abitanti del Comune di Serra d’Aiello, ha impugnato la deliberazione consiliare, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 13, 15 e 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, per incompetenza, nonché per violazione dell’art. 40, comma 4, lett. a), b), c), della l.r. n. 13 del 1983 e dell’art. 133, comma 2, Cost., nell’assunto che occorreva la previa intesa con il Comune ricorrente trattandosi di fusione di Comuni, e che comunque il Comune di Amantea sarebbe stato privato di circa 1/3 della sua popolazione, oltre che subire importanti ripercussioni a livello economico e sociale.
La sentenza appellata, disattesi i molteplici profili di inammissibilità eccepiti, ha accolto il ricorso essenzialmente nella considerazione che, vertendosi al cospetto della indizione di un referendum consultivo involgente non già la creazione di un nuovo Comune, ma la modifica dell’area territoriale di Serra d’Aiello e di Amantea tramite l’aggregazione alla prima della frazione di Campora San Giovanni, dovesse trovare applicazione l’art. 40, comma 4, lett. c), della l.r. n. 13 del 1983, prevedente che sono chiamati a votare tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati alla modificazione territoriale.
Ha in particolare ritenuto che la delibera consiliare risulta dunque adottata in assenza di completa istruttoria rispetto all’interesse del restante corpo elettorale del Comune di Amantea escluso dalla consultazione, anche in considerazione dell’attuale dotazione infrastrutturale del medesimo Comune (che ha creato, tramite PIP, una zona industriale proprio nella frazione di Campora, oltre ad avere ivi realizzato il porto turistico).
Con il ricorso in appello la Regione Calabria ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, nell’assunto che gli artt. 133 Cost. e 40 della l.r. n. 13 del 1983 non impongono necessariamente il coinvolgimento di tutta la popolazione, ma solo di quella che presenta un interesse qualificato alla variazione territoriale; nella specie, la scelta di chiamare alla consultazione referendaria solo una parte della popolazione residente nel Comune di Amantea troverebbe il suo fondamento in una sommatoria di elementi identitari che fanno capo alla popolazione che risiede nella frazione di Campora San Giovanni, la quale condivide identiche tradizioni, lo stesso idioma, comuni interessi e alcuni servizi di rilievo sociale e amministrativo con gli abitanti del Comune di Serra d’Aiello; né sarebbe ravvisabile una perdita economica per il Comune di Amantea, atteso che il porto turistico, in quanto bene del demanio (in concessione al Comune di Amantea), non è suscettibile di mutamento di destinazione, neppure ove la frazione su cui insiste (di Campora San Giovanni) venisse acquisita al Comune di Serra d’Aiello.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Serra d’Aiello e l’associazione “Ritorno alle origini di Temesa” chiedendo l’accoglimento dell’appello della Regione Calabria.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso