Home Cronache Idrico 2010 e 2011, preavvisi fermo: Comune di Paola ribalta un’altra sentenza

Idrico 2010 e 2011, preavvisi fermo: Comune di Paola ribalta un’altra sentenza

Il Tribunale ordinario di Paola ha ribaltato un’altra sentenza del Giudice di pace, dando ragione al Comune di Paola, patrocinato dall’avvocato Francesco De Cesare, in riferimento ai preavvisi fermo idrico 2010 e 2011

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Avvocato Francesco De Cesare

PAOLA (Cs) – Il Tribunale ordinario di Paola nella persona del giudice Matteo Torretta ha ribaltato un’altra sentenza del Giudice di pace, dando ragione al Comune di Paola, patrocinato dall’avvocato Francesco De Cesare, in riferimento ai preavvisi fermo idrico 2010 e 2011.

E ciò con condanna alle spese del cittadino contribuente sia del primo (671,00 euro) e sia del secondo grado di giudizio (1.278,00 euro).

Ma andiamo ai dettagli. Un cittadino paolano con atto di opposizione, conveniva dinnanzi il Giudice di pace di Paola il Comune della città al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per la mancanza del titolo esecutivo relativo ai canoni idrici degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, crediti in ogni caso prescritti.

Il Comune, dal canto suo, nel contestare le avverse doglianze assumeva la legittimità del preavviso di fermo amministrativo notificato, relativamente alla eccepita prescrizione, precisava che i canoni acqua 2008 e 2009 risultavano effettivamente prescritti, al contrario di quelli relativi agli anni 2010 e 2011.

Chiedeva, quindi, il pagamento delle somme riportate nel preavviso di fermo amministrativo impugnato.

Il Giudice di pace, con sentenza del 20 luglio 2021, accoglieva la domanda, annullando il preavviso di fermo e condannava il Comune al pagamento delle spese legali.

Il Comune, dal canto suo, proponeva appello con il consulente legale avvocato Francesco De Cesare, che – dal canto suo – sosteneva la erroneità della sentenza del Giudice di prime cure, relativamente al fermo amministrativo sul presupposto della mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo.

Ad avviso del Comune, infatti, il titolo esecutivo oggetto del giudizio di primo grado è rappresentato dalla ingiunzione di pagamento, il quale, al contrario della cartella esattoriale notificata da società di riscossione, non deve essere preceduto da iscrizione a ruolo delle somme intimate.

Il Tribunale, dunque, «accoglie in parte il ricorso», come da argomentazioni dell’avvocato De Cesare, sostenendo che ingiunzione fiscale costituisce espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A.

Secondo il giudice, infatti, l’ingiunzione fiscale costituisce titolo esecutivo idoneo tanto per l’avvio dell’esecuzione coattiva, quanto per l’esecuzione delle misure cautelari, quali il preavviso di fermo o l’iscrizione di ipoteca.

«Di tali principi – ammonisce il tribunale – non ha fatto buon governo il primo giudice».

In virtù di ciò, il Tribunale condanna il cittadino ricorrente a pagare le spese di lite, oltre il rimborso delle spese legali, sia per il primo e sia per il secondo grado, da distrarsi in favore dell’avvocato De Cesare.