Marcello Pacifico presidente Anief

SCUOLA – Carta del docente, limitarla al personale di ruolo è illegittimo: dal Tribunale di Roma 2.000 euro più interessi alla supplente che ha presentato ricorso attraverso i legali Anief.

Anche per la terza sezione Lavoro del Tribunale di Roma il personale insegnante, immesso in ruolo con un passato da supplente, può chiedere e ottenere la Carta del docente per il periodo di precariato: nella fattispecie, il giudice del lavoro si è detto d’accordo con i legali dell’Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) che hanno difeso una insegnante che tra il 2018 e il 2023 (anno della sua immissione in ruolo) aveva svolto quattro supplenze annuali dovendosi sobbarcare tutte le spese per sua formazione e il suo aggiornamento professionale.

Nella sentenza, che ha condannato l’amministrazione al pagamento “di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, si è fatto riferimento alla” Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022” arrivando alla conclusione che “un’interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l’illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo”.

Ancora il Tribunale di Roma scrive che “da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l’Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”.

Alla luce delle posizioni prese dagli alti tribunali, il giudice del lavoro di Roma è pervenuto alla decisione di adottare “la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro e, per l’effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica”.

“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – il peso specifico delle espressioni della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato risulta talmente alto e ben motivato che i giudici si trovano nelle condizioni di darne seguito nelle decisioni dei singoli ricorsi.

Se a queste posizioni illustri aggiungiamo anche quello della Suprema Corte di Cassazione diventa pressoché scontato che il ricorso gratuito, prodotto attraverso i legali Anief, possa rappresentare al momento l’unica strada per arrivare a vedersi soddisfare il diritto all’aggiornamento professionale con il supporto dei fondi pubblici destinati per legge solo al personale già di ruolo”.