Il Tribunale di Lamezia Terme e l'avvocato Luigi Calabria del foro di Paola

LAMEZIA TERME (Cz) – Il Tribunale civile di Lamezia Terme ha condannato la Green Style Energie Rinnovabili per inadempimento contrattuale, annullando il contratto di compravendita di impianto fotovoltaico sottoscritto da due privati (patrocinati dall’avvocato Luigi Calabria del foro di Paola) a cui era stata prospettata una “operazione gratuita”, anche se nei fatti si trattava di un “prestito finalizzato Deutsche Bank Easy” per 17mila euro per un impianto fotovoltaico peraltro mai attivato e comunque non funzionale.

I due sarebbero dunque stati ingannati, da un agente che s’è presentato a casa loro e che s’è beccato pure una querela penale per truffa. Ma andiamo con ordine.

Il giudice ha accolto parzialmente la domanda dei due cittadini, ordinando alla società Green Style Energie Rinnovabili S.r.l. di rimuovere immediatamente l’impianto fotovoltaico installato presso l’abitazione dei due ricorrenti attori, condannandola alla refusione delle spese di lite: euro 5.077,00 per onorario, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Le ulteriori domande risarcitorie formulate dagli attori sono state invece rigettate perché non provate.

E’ stato dunque accertato che l’agente della società in questione avrebbe ingannato le parti attrici, facendo concludere alle stesse il contratto, stipulando loro un finanziamento all’insaputa ed installando un impianto fotovoltaico mai attivato e comunque non funzionale.

In data 17.02.2017, in particolare, si presentava al domicilio degli attori, tale A.C., che si qualificava come funzionario di agenzia facente capo alla ditta Enel Energia S.p.a., nello specifico la Green Style Energie Rinnovabili S.r.l., e proponeva la sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto un impianto di pannelli fotovoltaici.

Il solo costo da sostenere – secondo gli attori – era pari ad euro 122,00 per il progetto Enel.

Gli attori dubitando della “gratuità dell’operazione”, venivano rassicurati da A.C., il quale assicurava la detrazione fiscale Irpef al 50%, il risparmio in bolletta e i Rimborsi Gse per la quantità di energia immessa in rete, con garanzia, all’esito, del pagamento di tutta l’operazione ab origine.

Lo stesso A.C. – sempre secondo i ricorrenti – riferiva, che la ditta Green Style Energie Rinnovabili S.r.l., si sarebbe scaricata una percentuale dell’Irpef da uno dei due attori.

In data 23.02.2017 perveniva all’interessato, tramite mail, lo studio di fattibilità dell’impianto (simulazione del tetto con i pannelli solari installati), a seguito del quale gli attori e A.C. stipulavano il relativo contratto, con l’impegno di pagare l’unico bollettino relativo al progetto Enel.

Tutta la documentazione sottoscritta dagli attori non riportava in alcuna parte rimandi a finanziamenti, né intestazione di Istituti bancari ovvero di credito, tant’è che veniva rilasciata nelle mani degli attori esclusivamente la copia del contratto con la società Green Style Energie Rinnovabili S.r.l..

In data 15.03.2017 si concludevano le operazioni di installazione dell’impianto fotovoltaico presso il domicilio degli attori e in data 18.04.2017, giungeva la prima comunicazione datata 20.03.2017 di Deutsche Bank S.p.a., con la quale i due cittadini prendevano contezza che a loro insaputa era stato stipulato un contratto di finanziamento, da parte della società Green Style Energie Rinnovabili S.r.l., fra l’altro già approvato ed autorizzato, pari ad euro 17.000,00.

I malcapitati, dopo aver ricevuto copia del contratto dall’Istituto di credito Deutsche Bank, ove era riportata la loro sottoscrizione, ne disconoscevano il contenuto e in data 05.04.2018 presentavano una querela di parte presso la Legione Carabinieri Calabria, Stazione di Falerna Scalo, dandone comunicazione al proprio Istituto Bancario

Secondo il giudice di primo grado, vagliati gli atti, «la domanda degli attori è parzialmente fondata».

In primo luogo, deve osservarsi che «tra i due contratti oggetto di causa – il contratto di fornitura con la Green Style Energie Rinnovabili S.r.l. e il contratto di finanziamento stipulato con la Deutsche Bank – sussiste un collegamento negoziale che consente di ritenere che le vicende e le sorti giuridiche del contratto di fornitura si ripercuotano anche sul contratto di finanziamento».

Il consenso degli attori sarebbe stato però carpito con dolo.

A sostegno della domanda inoltre, gli attori, hanno fatto riferimento al provvedimento del 27.09.2019 dell’Acom (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che comminava alla società Green Style Energy S.r.l. una multa di ben euro 480.000,00 per aver sottoscritto più di 5.000 contratti illeciti dal 2017.

Con lei venivano multate anche due finanziarie rispettivamente per euro 117.000 e per euro 135.000, accusate di omessa vigilanza sull’operato di Green Style Energy S.r.l. nella fase di formazione e acquisizione del consenso del Consumatore.

«Può dirsi provato, pertanto – secondo il giudice – che gli attori furono determinati a concludere il contratto sulla base delle affermazioni relative al costo zero dell’operazione e alla possibilità di un guadagno marginale: in altri termini, ai consumatori era stata fatto capire che i costi del finanziamento sarebbero stati compensati e coperti dai mancati esborsi per luce, gas e riscaldamento, nonché dal margine di guadagno correlato alla produzione di energia da parte dell’impianto.

È evidente che senza tali premesse, il contratto non sarebbe stato sottoscritto; sussiste invece prova certa del nesso causale tra promessa pubblicitaria e determinazione volitiva.

Allo stesso modo, gli attori hanno offerto prova che la promessa del Professionista incaricato si è poi rivelata un raggiro contrattuale.

Appare evidente, pertanto, che il comportamento pubblicitario aggressivo, mendace e raggirante, è stato rafforzato dalla condotta dell’agente a domicilio.

Che i claims pubblicitari fossero di fatto dei raggiri si può evincere dalla circostanza che la convenuta era stata già sanzionata dell’agente garante della concorrenza e del mercato

L’affermazione relativa alla possibilità di eliminare completamente il costo di luce e gas, gasolio o qualsiasi altro combustibile, è idonea a trarre in errore il consumatore sulle reali caratteristiche dell’impianto proposto e sui risultati conseguibili dalla sua installazione.

Infatti, il consumatore pur dotandosi dell’impianto più complesso, non può comunque rinunciare ai contratti con i fornitori di energia. Sul punto, invece, il messaggio avvalora l’idea che una volta installato l’impianto fotovoltaico proposto, l’acquirente si rende autonomo dall’utilizzo di risorse energetiche al di fuori di quelle prodotte dall’impianto fotovoltaico stesso.

Il messaggio pubblicitario in esame risulta, pertanto, ingannevole e idoneo a trarre in inganno i consumatori sulle reali caratteristiche dell’impianto proposto, sui risultati conseguibili con l’installazione dello stesso, nonché sui costi e sui risparmi conseguibili.

Si ritiene, pertanto, che la pratica commerciale operata appare scorretta ed i messaggi pubblicitari ingannevoli

Tanto premesso, pertanto, il contratto di compravendita di impianto fotovoltaico sottoscritto dai due attori con la società Green Style Energie Rinnovabili S.r.l. in data 17.02.2017, va annullato.

Il vincolo di interdipendenza tra il contratto di vendita (contratto principale) e il contratto di credito (contratto accessorio), comporta che anche quest’ultimo debba subire le medesime sorti.

Per quanto riguarda invece la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionale rilevante, la stessa deve essere rigettata, perché non provata.

Questo, dunque, il processo di primo grado: se Green Style Energie Rinnovabili S.r.l. o qualcun altro, volessero intervenire per fornire la propria versione dei fatti sull’esito della sentenza, saremmo ben lieti di ospitare una propria presa di posizione (info@calabriainchieste.it).