PAOLA (Cs) – “Oggi le comiche”, seconda puntata (ecco la prima: https://www.calabriainchieste.it/2023/04/15/oggi-le-comiche-a-via-nazionale-segnaletica-orizzontale-rifatta-prima-degli-scavi/).
Fa ancora discutere il famigerato bando della centrale unica di committenza (https://www.calabriainchieste.it/2023/03/22/asse-fluviale-collegamento-marina-santuario-boicottata-e-scaricata-la-ditta/) per l’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato alla realizzazione dell’asse fluviale attrezzato di collegamento Marina Santuario.
Dopo cacciate di professionisti (e contestuale preannuncio di azione risarcitoria a danno del Comune), annullamenti in autotutela e rimodulazione del piano economico, ancora non si riesce a vedere la fine per la predisposizione di bando e determinazione di caposettore relativi alle opere dell’asse fluviale.
Nonostante le tante correzioni – in un caso hanno annullato gli atti perché si è scoperto che da due anni la legge prevede stazioni qualificate per la gestione fondi Pnrr – ancora il bando contiene presunte anomalie.
L’ultima determina in ordine dl tempo con allegato bando pubblico, è la numero 63 del 18 aprile 2023, avente sempre ad oggetto Intervento di realizzazione “Asse fluviale attrezzato di collegamento Marina-Santuario”.
Nel disciplinare allegato al bando di gara, in un punto scrivono che la quota riservata alle assunzioni è pari al 30% mentre poi richiedono sottoscrizione di impegno del 5%.
In particolare, alla pagina 15, punto 8,1 (documentazione amministrativa), lettera e), si legge: “… si obbliga ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno il CINQUE PER CENTO, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupaziooe femminile, pena la risoluzione del contratto).
Ma il comma 4 dell’articolo 47 Legge 108/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti indicano nei bandi di gara specifiche clausole dirette all’inserimento, sia come requisiti “necessari” (quota del 30%), sia come requisiti “premiali”, di criteri orientati a garantire l’incremento sia dell’occupazione giovanile, sia dell’occupazione femminile.
In particolare, recita: “Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti indicano nei bandi di gara specifiche clausole dirette all’inserimento, sia come requisiti “necessari” (quota del 30%), sia come requisiti “premiali”, di criteri orientati a garantire l’incremento sia dell’occupazione giovanile, sia dell’occupazione femminile“.
Ed in effetti, al punto 4.2), pagina 24, del medesimo capitolato, al titolo “Garanzia delle pari opportunità e inclusione lavorativa”, obblighi assunzionali (art. 47 comma 4 Legge 108/2021), si legge testualmente: “Obblighi assunzionali: in caso di aggiudicazione del contratto si impegna ad assicurare una quota pari almeno il TRENTA PER CENTO delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, pena la nullità del contratto“.
Quindi, ci si chiede: da dove è spuntato quel CINQUE PER CENTO, che peraltro deve essere contenuto nella documentazione amministrativa da produrre?