GUARDIA PIEMONTESE (Cs) – Ordine di demolizione di una piscina e dell’ampio giardino di un lussuoso hotel di Guardia Piemontese, considerati abusivi perché realizzati su area demaniale e quindi oggetto di sequestro penale da parte dell’autorità giudiziaria.
E recentemente il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ha pure bocciato il ricorso del privato, che aveva adito la giustizia contro l’ordine di demolizione spiccato dal comune di Guardia Piemontese, condannandolo anche alle spese.
Ma andiamo con ordine. Il titolare dell’albergo ha adito il Tar contro il Comune di Guardia Piemontese, in persona del sindaco in carica, e contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro, chiedendo l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – della diffida non rinnovabile di demolizione emessa dal Comune Guardia Piemontese in data 5 aprile 2023 (prot. n. 2189), della comunicazione del 2 novembre 2022 (prot. n. 7263) di avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 3/2016; della nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro del 27 ottobre 2022 (prot. n. 8395).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), tuttavia, ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, condannando il privato ricorrente alla rifusione – in favore del Comune di Guardia Piemontese e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – delle spese e competenze della presente fase, che liquida nella misura di euro 950,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Il Tar, in particolare, ha evidenziato: “Osservato che il compendio oggetto dell’ordinanza di demolizione è, allo stato, sottoposto a sequestro preventivo da parte della competente Autorità giudiziaria penale;
Ritenuto che non si configuri il pericolo di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione nel merito del ricorso;
Ritenuto, d’altra parte, che nemmeno appare fondato nel merito il ricorso, atteso che:
1) l’originaria concessione demaniale marittima contempla l’occupazione dell’area soltanto nel periodo 1 giugno-30 settembre;
2) la realizzazione della piscina interrata di superficie pari a quasi 200 mq. risulta priva del necessario nulla osta paesaggistico, rilasciato invece con riferimento alla realizzazione di uno specchio d’acqua circolare, dal diametro di m. 5.00, rimovibile;
3) l’iter per la modifica della concessione demaniale non si è perfezionato e, anzi, il progetto non dà conto della già avvenuta realizzazione della piscina.