ACQUAPPESA (Cs) – Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 8889/2023, pubblicata l’11.10.2023, ha accolto gli appelli (previa loro riunione) proposti dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1949/2021.
La vicenda in esame – si precisa per l’opinione pubblica – ha ad oggetto le Terme Luigiane.
Si ricorderà che, il TAR Calabria, all’esito di ben quattro giudizi azionati dalla società S.A.TE.CA. S.p.A. (dei quali tre dichiarati inammissibili e/o rigettati nel merito in primo grado), aveva accolto un solo ricorso inerente alle attività di acquisizione dei beni appartenenti al compendio idrotermale “Terme Luigiane” da parte delle amministrazioni comunali a seguito dell’illegittimo rifiuto della società di restituirli.
Il TAR Calabria aveva ritenuto, dunque, illegittima tale attività, ritenendo (erroneamente) valida ed efficace la proroga del termine di durata della subconcessione, quasi centenaria (un unicum a livello continentale), in favore della Società.
Le Amministrazioni comunali, ritenendo la decisione di primo grado illegittima – e nonostante il rifiuto, da parte della Società, di eseguire, nelle more, la sentenza di primo grado – avevano proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, evidenziando:
– “l’erroneità della sentenza per avere, sostanzialmente, riconosciuto il diritto vantato dalla Società alla prosecuzione delle proprie attività sulla scorta dell’implicita – perché giammai, formalmente, esternata dal giudicante – vigenza della proroga della subconcessione quasi centenaria in capo a S.A.TE.CA.”;
– “la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente che quegli accordi attribuissero alla Società il diritto di continuare a svolgere le proprie attività anche oltre la data del 31 dicembre 2020, qualora le procedure di scelta del nuovo contraente avessero ecceduto tale data, rispondendo ciò a finalità anche di interesse pubblico, quali la prosecuzione della gestione del servizio pubblico”.
Ebbene, il Consiglio di Stato, accogliendo in toto le tesi difensive proposte dagli Avv.ti Giuseppe Porzio, Monica Santoro e Valerio Zicaro, ha riformato la sentenza del TAR Calabria con reiezione del (residuo) ricorso di primo grado proposto da S.A.TE.CA. S.p.A.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada, condividendo in pieno le tesi dei Comuni appellanti, hanno affermato l’insussistenza di qualsivoglia legittimazione in capo a S.A.TE.CA. “a continuare a detenere i beni del compendio termale anche successivamente alla scadenza della concessione”, per due ordini di ragioni:
“a) innanzitutto, in ossequio ai principi generali dell’azione amministrativa e in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa sull’illegittimità della proroga emessa successivamente alla scadenza del termine di efficacia dell’atto da prorogare;
b) facendo puntuale applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza europea e amministrativa e, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 17-18 del 2021) sulla temporaneità delle concessioni”.
Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una vertenza che è stata, quantomeno negli ultimi tre anni, utilizzata come strumento di attacco nei confronti delle Amministrazioni interessate (anche con paventate azioni risarcitorie), di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e difeso il diritto dei Comuni e delle popolazioni rappresentate di riappropriarsi di beni appartenenti alla proprietà pubblica da troppo tempo ‘espropriati’ da un soggetto privato».