PAOLA (Cs) – Un’altra batosta a carico del Comune di Paola per l’invio di richieste di pagamento di canoni idrici considerata illegittima.
È stata pubblicata ieri, infatti, la decisione del Giudice di pace di Paola Daniela Turco che ha accolto la richiesta di annullamento di atto illegittimo proposta dell’avvocato Lorenza Posca del locale Foro, la quale ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento notificata dall’Ente comunale ad una cittadina.
Il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone idrico per i consumi dell’anno 2019, è stato notificato dal Comune di Paola alla ricorrente solo nel gennaio 2023, nonostante il credito fosse estinto per intervenuta prescrizione.
A nulla sono valse le difese di parte convenuta che ha tentato di giustificare il proprio operato sostenendo che l’applicazione della sospensione delle procedure di riscossione prevista ai tempi della pandemia avrebbe allontanato l’intervenuta prescrizione del credito.
La sentenza ha confermato che dal 2 gennaio 2020 il diritto al corrispettivo per la fornitura idrica incartato in bollette con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 si prescrive in 2 anni e a nulla rileva la sospensione a causa del covid.
L’aspetto più grave della vicenda è che il Comune avrebbe dovuto conoscere la normativa di riferimento prevista dall’autorità Arera ed evitare di inviare delle richieste di pagamento di canoni illegittimi con il solo intento di fare cassa.
La perseveranza dell’Ente, tuttavia, potrebbe produrre dei danni significativi a carico di tutti i cittadini, infatti, come facilmente prevedibile, tale sentenza potrebbe essere solo la prima di una lunga serie di decisioni identiche che hanno visto il Comune anche condannato al pagamento delle spese di lite.