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Inchiesta “Frontiera”, secco no della Cassazione a Piermatteo Forestiero

Ritenuto inammissibile il ricorso, dovrà pagare le spese processuali del giudizio e versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

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Un processo penale

CETRARO (Cs) – La Corte di cassazione boccia il ricorso proposto dal cetrarese Piermatteo Forestiero, considerato intraneo alla cosca Muto, finito in carcere per l’inchiesta “Frontiera” del 19 luglio 2019 della Dda di Catanzaro per la quale sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione.

Con il provvedimento impugnato, la seconda sezione della Suprema corte

ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai legali di Piermatteo Forestiero avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 28 maggio 2021.

Un atto che, “riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Paola, emessa il 4 aprile 2019, riteneva la sussistenza di un’organizzazione di stampo ‘ndranghetistico, individuata come “cosca Muto” a cui è stato ritenuto appartenere Forestiero con il ruolo di capo organizzatore”. Per Cassazione il ricorso straordinario” è inammissibile perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di errori di fatto, che in realtà non sussistono”.

Nella sentenza impugnata, “nei motivi di appello, la difesa non contesta il ruolo di capo organizzatore di Forestiero, ma unicamente la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c. p. (associazione mafiosa) dedotta dal monopolio del pescato, che il clan Muto aveva conquistato tramite la società Eurofish, della quale Forestiero era dipendente”.

La Corte osserva che: “L’art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima”.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, “il ricorso per Cassazione non censurava in alcun modo la ragione per la quale al Forestiero era stato riconosciuto il ruolo di capo e, quindi, correttamente la Corte di cassazione non ha motivato sul punto”.

Detto questo, “non è, allora, decisivo l’errore in cui incorre la sentenza impugnata, allorchè sostiene che, anche nel procedimento Azimuth, Forestiero rivestiva il ruolo di capo”.

Con il secondo motivo contestato, “piuttosto che evidenziare errori percettivi, si censura nel merito la decisione della Seconda sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata nella valutazione della sussistenza dell’aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.

La sentenza impugnata, in ogni caso, sottolinea che il motivo per il quale la sentenza resa da altra Sezione della Corte Suprema – nell’ambito del separato troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato – ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado proprio in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al quarto comma, non ricorreva nel procedimento in esame”.

Ritenuto inammissibile il ricorso Forestiero dovrà pagare le spese processuali del giudizio e versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

fiorellasquillaro@calabriainchieste.it