Home Cronache Accoltellato in discoteca, ecco perché il giudice ha ordinato l’arresto di Andreoli

Accoltellato in discoteca, ecco perché il giudice ha ordinato l’arresto di Andreoli

Pericolo di fuga, reiterazione del reato e pericolosità sociale sono gli elementi che giustificano l’esigenza della misura cautelare in carcere di (alias) “Berlusconi”

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La Procura della Repubblica di Paola

CETRARO (Cs) – Pericolo di fuga, reiterazione del reato e pericolosità sociale sono gli elementi che giustificano l’esigenza della misura cautelare in carcere del giovane cetrarese Andrea Andreoli, 18 anni, alias Berlusconi, accusato di tentato omicidio nei confronti di V. I.,  richiesta dal pubblico ministero della Procura di Paola e convalidata dal giudice per le indagini preliminari.

L’accoltellamento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è avvenuto da parte di Andreoli nei confronti di V. I. a seguito di una lite per futili motivi avvenuta presso una discoteca del Tirreno cosentino, alle prime ore del mattino del 1° gennaio

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Le esigenze cautelari per il pm sono giustificate dal “concreto pericolo che l’indagato lasciato libero possa commettere altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede, con grave pericolo per l’incolumità di terze persone”.

Il pericolo di recidiva, secondo gli inquirenti, si evince dalla “inusitata violenza priva di giustificazione, che appare mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento nonché dalla personalità negativa dell’indagato”.

Andreoli avrebbe messo in atto “un gesto con spiccata carica lesiva, denotando così scarso senso del pericolo e nessuna preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni, ben potrebbe ripetere analoghe condotte, con grave pericolo per l’incolumità di terze persone”.

“Le circostanze del fatto sono dunque indicative del particolare grado di offensività della condotta e della pericolosità sociale dell’indagato, a dispetto della sua incensuratezza”.

Alla luce di questi elementi “l’unica misura adeguata è solo quella della custodia in carcere”. Il pm, inoltre sottolinea che: “Le modalità del fatto, oggettivamente gravi ed allarmanti, e la pena edittale prevista per il reato contestato fanno ritenere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che potrà irrogarsi — che sicuramente sarà superiore ai tre anni di reclusione — la selezionata misura; per le stesse ragioni, oltre che per la ritenuta ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato, può ragionevolmente ritenersi che in caso di condanna non sarà concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena”.