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Canoni idrici 2010 e 2011, non c’è prescrizione: nuova vittoria del Comune di Paola

Il giudice di Pace aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo emesso dall’ente comunale nel 2021, ma in appello tale decisione è stata ribaltata

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Il complesso Sant'Agostino

PAOLA (Cs) – Non è stata accertata alcuna prescrizione e, pertanto, il Tribunale di Paola ha ritenuto valida la pretesa creditoria dell’ente comunale per i canoni idrici per gli anni 2010 e 2011.

Il Comune di Paola aveva infatti proposto appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Paola, emessa il 24 giugno 2021, che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo emesso dall’ente comunale nel 2021, avendo accertata la intervenuta prescrizione per i canoni idrici per gli anni 2008-2010 e 2011.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la prescrizione sul presupposto che tra la lettera di messa in mora notificata nel 2015 ed il preavviso impugnato non vi era stato alcun atto validamente notificato e ciò perché il Giudice di Pace aveva ritenuta nulla la notifica della ingiunzione di pagamento del 2017, poiché a suo dire, non aveva l’agente postale provveduto a comunicare al destinatario non presente alla consegna del plico, l’avvenuto tentativo di notifica.

Nell’appello il Comune ha contestato che quella ingiunzione era stata invece regolarmente notificata e che il Giudice di pace aveva erroneamente applicato al caso di specie la legge 890/1982, riferendosi tale disposizione legislativa alle sole notifiche effettuate a mezzo posta tramite l’ufficiale giudiziario e non alle ipotesi come nel caso di specie di notifica effettuata direttamente dall’ente impositore.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Francesco De Cesare, difensore dell’ente comunale, ed ha affermato che nel caso di notifica diretta da parte dell’ufficio impositore non deve essere effettuata alcuna relata di notifica o annotazione sull’avviso di ricevimento, dovendosi ritenere l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza.

Pertanto ha dichiarato che la ingiunzione di pagamento dei canoni idrici prodromica al preavviso di fermo, è da ritenersi regolarmente notificata.

Quindi alla luce della validità della notificazione della predetta ingiunzione che ha interrotto il termine prescrizionale, il Tribunale ha ritenuto persistente la pretesa creditoria dell’ente comunale per i canoni idrici per gli anni 2010 e 2011.

Ma anche il canone idrico 2008 è stato dichiarato dovuto dal Tribunale, infatti per tale anno, il giudice di pace di Paola aveva dichiarato nulla la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nel dicembre 2012 perché effettuata tramite servizio postale privato.

Anche in questo caso il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del Comune di Paola, il quale ha sostenuto in appello che Poste italiane non aveva più il monopolio sulle notificazioni degli atti giudiziari e, quindi, la notifica dell’accertamento era stata effettuata regolarmente.

Il Tribunale ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.