Una immagine della città di Cosenza

COSENZA – Nei giorni scorsi il Coordinamento “Diritto alla città” ha inviato alla Soprintendenza Abap di Cosenza e per conoscenza al Comune e agli altri organi dello Stato sovraordinati, alcune osservazioni, secondo i termini di legge, riguardanti il vincolo recentemente proposto dalla sopradetta Soprintendenza per la parte otto-novecentesca della città (in rosso nella TAV. I).

Nel ribadire la sua approvazione al vincolo, il Coordinamento ritiene, altresì, che tale proposta si possa, e si debba, estendere e completare per mezzo di un vincolo storico, artistico e archeologico ai sensi del Dlg. 42/2002, art. 10, comprendendo, come già in precedenza richiesto e proposto con apposita planimetria (in blu nella TAV. I), anche un’altra area avente caratteristiche di tutela di rilievo paesaggistico ex Dlg. 42/2002 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte III – Beni paesaggistici, artt. 131-159, in relazione alla qualità degli ambiti e in ragione dei numerosi (una ventina) ritrovamenti archeologici emersi nel corso degli ultimi cento anni proprio in quell’area.

Il Coordinamento ribadisce che tutta l’area delle due rive del fiume Crati è interessata da rinvenimenti archeologici (TAV. II), come dimostrato anche dal recentissimo ritrovamento di sepolture di epoca romana nei pressi del rondò sulla Via Popilia, posto a Nord-Est del Centro commerciale “I due Fiumi” .

È molto probabile che in tale area, a partire dal Centro storico e procedendo in direzione Nord, sia stato posto il tracciato della via Annia-Popilia (Via ab Regio ad Capuam) costruita nella seconda metà del II secolo a.C.

Il Coordinamento ricorda, per sovrappiù, che la denominazione di Via Popilia per tale importante asse stradale nella toponomastica cittadina, in sostituzione di Via Milano, fu assegnata con Delibera del Consiglio Comunale del 20 gennaio 1955 e successiva approvazione prefettizia del 12 Marzo 1955: “Nulla osta sentita la Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie della Calabria”, proprio all’arteria viaria che correva parallela alla riva sinistra del Crati.

Tale denominazione documenta che negli amministratori di quasi 70 anni or sono era viva e percepita come profondamente identitaria la tradizione storica bimillenaria dell’antica via consolare che, secondo gli scrittori antichi e gli studiosi moderni e contemporanei, correva parallela lungo la riva sinistra del Crati.

Del resto, come il Coordinamento ha più volte ribadito, tutta l’area è potenzialmente interessata da siti archeologici che necessitano non solo di adeguata protezione e tutela paesaggistica, ma anche di tutela archeologica diretta (TAV. II).

Avendo le indagini archeologiche, condotte in Italia e nel bacino del Mediterraneo, dimostrato che lungo le strade romane, soprattutto nei pressi dei centri abitati, sorgevano necropoli, colombari, steli, monumenti funebri e mausolei il Coordinamento ritiene che sia del tutto necessario tutelare, rendendola inedificabile, tutta l’area già sopra descritta.

Ricorda, altresì, il Coordinamento che, secondo le norme Dlg. 42/2004 e s.m.i. art. 10, in casi di questa natura e rilevanza è necessario effettuare ricerche di archeologia preventiva (D. Lgs. 50/2016, art. 25) su entrambe le rive del Crati in occasione di ristrutturazioni edilizie, di costruzioni ex novo di edifici, nonché di infrastrutture e sottoservizi pubblici e privati.

Il tutto per evitare che beni archeologici possano essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (Dlg. 42/2004 e S.M.I., art. 20, c. 1).

Il Coordinamento invita a tenere conto che il vincolo comporta, in particolare, l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile ricadente in tale settore, di presentare ai competenti organi istituzionali per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della composizione urbana, architettonica e paesaggistica del contesto.

Tale condizione discende dal riconoscimento di notevole interesse pubblico di entrambe le aree, sia quella proposta dalla Soprintendenza e sia questa che comprende le rive del Crati, aventi come fulcro i quartieri di edificazione realizzati dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’40 del XX sec., a completamento del processo di evoluzione insediativa avviato dopo le arginature dei fiumi e in estensione delle direttrici storiche originarie avviate sin dall’antichità romana.

Il Coordinamento, pertanto, ribadisce che, per i motivi esposti, si debba estendere a tutta l’area-riportata in rosso ed in blu, nella Tav. I- le caratteristiche di tutela di interesse paesaggistico ex D.lgs. 42/2002 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte III – Beni paesaggistici, artt. 131-159 insieme a quelle richiamate nel Dlg. 42/2002, all’art. 10, in relazione alla qualità degli ambiti e in ragione dei ritrovamenti archeologici emersi.