Il Tribunale di Paola

PAOLA (CS) – Dopo essere stato prosciolto, lo scorso novembre, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola Roberta Carotenuto, per i delitti di maltrattamenti aggravati in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate in danno della compagna, A.M., 29 anni, cetrarese ha ottenuto l’ennesimo provvedimento favorevole da parte del Tribunale di Paola in relazione ad altro Procedimento Penale pendente nei suoi confronti per aver violato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere la distanza da quest’ultima di cento metri e di non comunicare con la stessa con alcun mezzo, personale, epistolare, telefonico o telematico, per la quale il 4 luglio 2022 era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Cetraro Marina e posto, per qualche giorno, agli arresti domiciliari.

In particolare, A.M., sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, notificatogli in data 23 giugno 2022, è stato trovato dai militari dell’Arma, senza alcuna autorizzazione, seduto in compagnia della persona offesa R.J., 25 anni, acquappesana, a sera tarda, ad un tavolino, nel dehors di un noto bar del posto in Via Donato Faini. Avendolo riconosciuto, i Carabinieri, hanno proceduto all’immediato arresto in flagranza, ed il Pubblico Ministero ha fatto scattare gli arresti domiciliari in attesa di essere condotto davanti al Giudice del dibattimento del Tribunale di Paola per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.

Poiché per il reato di cui all’Art. 387 bis del codice penale, punito con la reclusione fino a tre anni, non era possibile applicare alcuna misura cautelare personale di tipo coercitivo, il Pubblico Ministero, ha richiesto la convalida dell’arresto, disponendo la immediata liberazione dell’arrestato se non detenuto per altro. Durante l’interrogatorio, A.M., si è difeso dicendo al Giudice di essere stato chiamato dalla sua compagna per sistemare la loro crisi relazionale, anche nell’interesse del loro figlio minore, invitandolo a recarsi presso il bar limitrofo alla sua abitazione. Circostanza che venne confermata dalla persona offesa nella immediatezza dei fatti.

Dopo qualche tempo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento, su istanza dei difensori, è stata revocata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, così A.M. e R.J. hanno potuto ricostituire il nucleo familiare insieme al loro figlio minore, senza alcun problema, superando i contrasti sorti precedentemente.

La difesa, in sede di conclusione delle indagini preliminari, aveva sollecitato la Procura della Repubblica ad avanzare richiesta di archiviazione ritenendo l’indagato non punibile per la particolare tenuità del fatto. Ed invece successivamente è stato emesso decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice dell’Udienza Predibattimentale per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa imposto dall’Autorità Giudiziaria con la contestazione della recidiva in quanto gravato da condanna definitiva inflitta negli anni passati dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro.

Questa mattina, i difensori dell’imputato, dopo aver prodotto una memoria difensiva e documentazione rilevante, hanno chiesto di definire il processo a carico del giovane cetrarese, con rito abbreviato secco. Preso atto di tale richiesta, il Giudice, previa conversione del rito, ha ammesso l’imputato al giudizio abbreviato, invitando le parti a formulare le rispettive conclusioni.

Il Pubblico Ministero Elvira Gravina ha sollecitato la condanna alla pena di mesi due di reclusione, tenuto conto della diminuente per il rito e delle circostanze attenuanti generiche. La difesa, invece, ha chiesto l’assoluzione perché riteneva l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto, anche alla luce della condotta susseguente al reato.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Luca Napolitano, all’esito della camera di consiglio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa di A.M., si è pronunciato per l’assoluzione, riservando i motivi della decisione nel termine di trenta giorni.