Home Cronache Acquappesa: denunciata durante il lockdown, il giudice: «Spostamento regolare»

Acquappesa: denunciata durante il lockdown, il giudice: «Spostamento regolare»

La donna venne fermata nel 2020 dai Carabinieri di Guardia Piemontese durante un servizio di controllo. Denuncia archiviata e multa annullata

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Il tribunale di Paola

ACQUAPPESA (Cs) – Il fatto riguarda una giovane donna di Acquappesa denunciata dai Carabinieri di Guardia Piemontese per aver violato i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi l’8 ed il 9 marzo 2020 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

G.I., 27 anni, di Acquappesa, assistita e difesa dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri venne fermata nel 2020 dai Carabinieri di Guardia Piemontese, durante un servizio per il controllo il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo i militari la donna al momento del controllo, avvenuto in strada mentre era a bordo della sua autovettura, dichiarava che stava recandosi presso l’abitazione della nonna per prelevare delle cose non meglio specificate, ma comunque senza alcuna necessità, violando il Dpcm dell’8 e del 9 marzo 2020.

La Prefettura di Cosenza, ritenendo fondato l’accertamento, in data 28 luglio 2020, contestava la violazione delle disposizioni dell’art. 1 comma 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, per il mancato rispetto delle misure emergenziali sanitarie, sanzionato dall’art. 4 commi 1 e 8 del medesimo decreto legge.

A seguito della ricezione del verbale, G.I., inviato alla prefettura di Cosenza degli scritti difensivi producendo anche documentazione comprovante la regolarità dello spostamento per “situazione di necessità” poiché la stessa si stava recando dalla nonna materna, abitante in Acquappesa, poiché malata e impossibilitata a deambulare e necessitante di assistenza continua.

L’accertamento doveva ritenersi quindi infondato per cui sollecitava l’emissione di ordinanza di archiviazione del procedimento. Nonostante gli scritti difensivi (che non sono stati nemmeno vagliati), la Prefettura di Cosenza, in data 26 aprile 2024, emetteva ordinanza di ingiunzione, intimando a G.I. di pagare 212,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese, notificata dai Carabinieri di Guardia Piemontese.

Avverso l’ordinanza di ingiunzione veniva proposta opposizione all’Ufficio del Giudice di pace di Paola eccependo l’illegittimità della contestazione e del provvedimento ingiuntivo per varie ragioni, in fatto e in diritto.

In particolare veniva evidenziato che non vi era alcun divieto di spostamento per le persone fisiche ma soltanto una raccomandazione (evitare di spostarsi sul territorio) e ciò non poteva dar luogo né ad una responsabilità di tipo penale né di tipo amministrativo.

In ogni caso lo spostamento era “giustificato” perché avvenuto per situazioni di necessità, anche documentalmente comprovate; all’esito della causa, nella resistenza della Prefettura di Cosenza rappresentata e difesa dal vice prefetto aggiunto Antonella Regio la quale chiedeva di dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato e pretestuoso confermando l’intimazione di pagamento opposta, con conseguente condanna alle spese del giudizio.

Di contro il giudice istruttore Carmela Patricia Filardi, accogliendo il ricorso dell’avvocato Quintieri ha annullato l’ordinanza di ingiunzione prefettizia emessa nei confronti della giovane G.I.