VIBO VALENTIA – Il questore di Vibo Valentia, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle condotte che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso, sulla base di un’istruttoria posta in essere dalla Divisione Anticrimine, due divieti di accedere a manifestazioni sportive (D.A.spo.) di cui uno per quanto verificatosi in occasione di una partita di calcio e l’altro c.d. “ D.A.spo fuori contesto”, emesso a seguito dell’attività eseguita da personale della Squadra Volanti della Questura.
Nello specifico, il 29 settembre 2024, alle ore 15, presso l’impianto sportivo “L. Razza” di Vibo Valentia, si è svolto l’incontro di Calcio “U.S. Vibonese e F.C. Pompei”, valevole per il campionato di serie D, girone I. Nel corso del secondo tempo della partita, uno dei supporter della squadra ospite si è reso responsabile dell’accensione di uno strumento per l’emissione di fumi, condotta che certamente costituisce pericolo per gli altri spettatori e più in generale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Gli immediati accertamenti svolti dagli agenti della Digos della locale Questura e lo studio delle immagini del sistema di videosorveglianza istallato all’interno dell’impianto sportivo, hanno consentito l’identificazione del soggetto responsabile, a carico del quale, a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, è stato adottato li provvedimenti D.A.spo. per la durata di anni uno.
Analogamente è stato emesso un provvedimento c.d. “DASPO fuori contesto”, per la durata di anni due, nei confronti di un soggetto che, a seguito dell’attività posta in essere dagli agenti della Squadra Volanti della Questura, è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 della Legge 110/75, in quanto trovato in possesso oltre che di sostanza stupefacente, anche di un tubo in ferro con delle zigrinature su tutta la superficie avente una lunghezza di 60 cm., abilmente occultato all’interno del bagagliaio della propria autovettura.
Il D.A.spo “fuori contesto”, rappresenta uno strumento in più, che amplia le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza consentendo l’adozione di questa misura con cui viene impedito l’accesso alle manifestazioni sportive a quei soggetti che si sono resi responsabili di taluni reati, realizzati al di fuori del contesto sportivo, allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite e/o violente anche all’interno degli stadi, con gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Questore, infatti, può disporre tale provvedimento, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o/e per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 DPR nr. 309/90, nonché per una serie di altri reati specificatamente indicati nella normativa di riferimento.
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